Da un documento della Corte dei Conti europea del mese di marzo u.s. (dal titolo: L’assistenza preadesione dell’UE alla Turchia: finora sono stati ottenuti risultati minimi) si apprende che la Commissione Europea, in qualità di autorità di bilancio, ha la facoltà di ridurre l’assistenza futura nell’elargizione dei fondi di preadesione (i cosiddetti IPA) alla Turchia.
Il Consiglio aveva la possibilità però, senza dover sospendere i negoziati di adesione, di interrompere l’assistenza preadesione in caso di mancato rispetto dei princìpi di democrazia e dello stato di diritto. Recentemente il Parlamento europeo ha chiesto la sospensione di tutti i fondi preadesione in caso di interruzione dei negoziati di adesione: la Corte ha però constatato che, nell’ambito di IPA II, il legislatore dell’UE (ossia la Commissione Europea) non aveva esplicitamente previsto questa possibilità.
Nonostante ciò e in base alla normativa IPA, secondo l’europarlamentare della Lega la Commissione può ricorrere a due tipi principali di condizionalità per incentivare le riforme: a) alla fine del 2017 e del 2020 (per IPA II), potrebbe decidere di non attribuire al paese beneficiario di IPA (la Turchia in questo caso) la ricompensa per la performance relativamente ai progressi compiuti verso l’allineamento alla normativa dell’UE, all’attuazione efficiente di IPA e al conseguimento di buoni risultati; e b) potrebbe “ricentralizzare” la gestione dei progetti IPA, affidata in precedenza alle autorità nazionali, assumendone di fatto la responsabilità.