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Autovelox, Cassazione: "Spetta alle amministrazioni accertare la segnalazione"

Altro duro colpo nei confronti degli autovelox disposti da enti accertatori e dei prefetti in materia di sanzioni al codice della strada per eccesso di velocitàx.

Ieri infatti, la seconda sezione civile Cassazione ha riaffermato compiutamente alcuni principi che si stanno consolidando in questa delicata materia che vede ancora contrapposti automobilisti e enti ma anche, da una parte la certezza del diritto e dall’altra l’esigenza di “far cassa” con la scusa della regolamentazione del traffico veicolare e della sicurezza.

Si è ribadito, in particolare, il concetto secondo cui spetta all’ente accertatore dimostrare la presenza del cartello – condizione che legittima la pretesa sanzionatoria – che preavvisa il conducenti del rilevamento elettronico della velocità.

Si è potuti arrivare alla Cassazione attraverso la valutazione dei giudici di legittimità, che hanno accolto il ricorso ricordando che deve essere il Giudice ad accertare se lo strumento di accertamento sia stato sottoposto a verifiche di funzionalità, qualora la stessa venga contestata dal trasgressore.

Inoltre, essendo stata denunciata anche l’assenza di un’apposita segnaletica, si è ricordato che i segnali devono essere installati con adeguato anticipo. L’amministrazione non ha alcuna discrezionalità nell’adempiere all’obbligo e lo stesso Codice della Strada impone di utilizzare anche segnalazioni luminose se necessario.

Inoltre, non è più onere dell’opponente la prova della violazione da parte dell’amministrazione delle procedure di accertamento o della presenza del cartello di preavviso: l’onere probatorio passa dunque a carico dell’amministrazione. L’inadempienza dell’amministrazione non può non riflettersi sulla legittimità degli accertamenti.

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