La Legge Boldrini sulla cittadinanza sta in questi giorni smuovendo la politica nazionale. Ma cosa prevede il disegno di legge che potrebbe modificare le modalità di acquisizione della cittadinanza italia? Innanzitutto viene introdotto il principio dello ius soli all’art. 1, che è collegato al requisito di legalità del soggiorno della durata di almeno un anno da parte di uno dei genitori, prescindendo dalla formale residenza.
Si stabilisce, inoltre, che a chi nasce in Italia da un genitore a sua volta nato in Italia debba applicarsi lo ius soli senza alcun requisito aggiuntivo, perché si tratta di una situazione che indica di per sé l’esistenza di un rapporto inscindibile con il territorio.
Il minore nel disegno di Legge Boldrini prevede ulteriore forme di acquisizione di cittadinanza anche nel caso in cui non sia nato in Italia. All’art. 2 è prevista la possibilità di acquisizione della cittadinanza, su istanza del genitore, da parte del minore che abbia frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria o un percorso di istruzione o formazione professionale.
L’articolo 3 riguarda la particolare situazione del matrimonio e dell’adozione di maggiorenne: per il matrimonio si ritorna alla formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, ripristinando il termine dei sei mesi di residenza dopo il matrimonio quale spazio temporale per poter richiedere la cittadinanza. Viene altresì soppressa la disposi- zione, introdotta nel 2009, che ha previsto il pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro per le istanze di cittadi- nanza.
L’articolo 4 propone una nuova modalità di acquisto della cittadinanza: il per-corso per il suo ottenimento viene infatti concepito come diritto soggettivo e non più come interesse legittimo, con specifica delega al sindaco territorialmente competente di proporre al Presidente della Repubblica la relativa istanza, ancorandola così a un principio di territorialità e impegnando i vertici delle istituzioni più vicine ai cittadini.
Per l’ottenimento devono sussistere determinati requisiti, che variano a seconda della diverse situazioni giuridiche.
Per il cittadino dell’Unione europea (tre anni di residenza) e per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale nelle forme dell’asilo e della protezione sussidiaria, oltre che per coloro che hanno lo status di apolide. Per queste ultime categorie si fa riferimento al requisito di durata del soggiorno prescindendo dalla formale residenza e dal reddito, poiché si tratta di situazioni particolari che riguardano soggetti vulnerabili e dunque bisognosi di ampia tutela.
Per accedere alla cittadinanza è comunque necessario che non esistano i motivi preclusivi previsti dall’articolo 6 con una formulazione semplificata rispetto alla normativa attuale e con particolare riferimento all’entità della condanna riportata in concreto e non in relazione a un’astratta previsione normativa di pena, che spesso nella prassi ha costituito un ostacolo applicativo in relazione a fatti di lieve disvalore sociale.
L’articolo 7 – non previsto dagli atti Camera nn. 9 e 250 della passata legislatura – recupera una previsione aggiunta nel testo unificato approvato dalla Camera nella medesima XVII legislatura. Tale disposizione modifica la disciplina dell’acqui- sto della cittadinanza da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana eliminando il requisito della convivenza con il genitore, attualmente previsto, così che sia richiesta unicamente la non decadenza dalla responsabilità genitoriale.