Politica locale

Cosa prevede la Legge Segnana a sostegno dei coniugi separati?

Approvato nel corso del Consiglio provinciale di febbraio la Legge Segnana a sostegno dei coniugi separati con 19 voti favorevoli e 11 astenuti. Un disegno di legge fortemente voluto dall’Assessora alla Salute, politiche sociali, disabilità e famiglia  e ha come finalità quella di “sostenere il coniuge separato o divorziato nella prosecuzione di un’esistenza dignitosa, nel recupero dell’autonomia abitativa e nell’esercizio dei ruoli materno e paterno, nonché nel mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori anche dopo la loro separazione legale oppure dopo lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Cosa prevede la Legge Segnana a sostegno dei coniugi separati? Sostanzialmente una una serie di interventi in materia economica, abitativa e d’assistenza e mediazione tesi a smussare le criticità di queste situazioni.

Spesso i coniugi separati o divorziati si trovano in situazione di grave difficoltà economica a seguito dell’assegnazione della casa familiare o dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento. Una situazione che evidenzia una difficoltà per tante persone che oltre al disagio sentimentale hanno anche un problema di natura economica.

Per questo motivo è stato previsto che la Provincia possa concedere per un periodo di massimo tre anni contributi in conto interessi per la copertura integrale sulle rate di ammortamento dei prestiti contratti, per un importo massimo di 30 mila euro. Il tutto purché ci sia una convenzione sottoscritta tra Provincia e istituto di credito erogante il credito.

Nella Legge Segnana vi è anche un importante requisito: ovvero non esser stati condannati per violenza di genere. Una norma fondamentale e che pone particolare attenzione nei riguardi di donne o uomini che si sono separati a causa di violenze subite in casa da parte del partner.

La Legge Segnana prevede all’art. 3 la possibilità di mettere a disposizione, nel caso in cui il separato o divorziato sia incapace di pagare l’affitto di un alloggio, un alloggio pubblico. Condizione essenziale è che il coniuge richiedente dev’essere in possesso dei requisiti di residenza per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Infine per quanto riguarda l’assenza nel testo di un riferimento a coniugi separati con figli, l’Assessora Segnana ha tranquillizzato tutti affermando che verranno inseriti nei criteri la precedenza ai coniugi con figli.

Secolo Trentino