La conversione in legge del decreto “milleproroghe” 2020 ha prorogato di un anno, quindi fino a Luglio 2022, il termine di conclusione delle sperimentazioni adottate dai Comuni per la circolazione dei cosiddetti mezzi di micromobilità elettrica (segway, hoverboard, monowheel o analoghi), precisando che tali mezzi, a propulsione prevalentemente elettrica, possono circolare solo nell’ ambito delle sperimentazioni oltre che nel rispetto delle loro caratteristiche tecniche e costruttive (1).
Riguardo ai monopattini elettrici viene ribadita e dettagliata l’equiparazione alle biciclette prevista dalla Legge di Bilancio 2020 (2), precisando che riguarda quelli con motore di potenza non superiore a 0,50 kW senza posti a sedere e vale anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione. Oltre a fare riferimento all’art.50 del Codice della strada, che riguarda i velocipedi, la norma fissa per questi mezzi regole particolari di circolazione.
Queste le regole di circolazione fissate per i monopattini elettrici:
– i conducenti devono avere età pari o superiore ai 14 anni;
– l’utilizzo può avvenire solo nelle strade urbane con limite di 50 km/h, nei luoghi dove è consentita la circolazione dei velocipedi e sulle piste ciclabili;
– la velocità massima è di 25 km/h abbassata a 6 km/h nelle aree pedonali.
– da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno quando le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione i monopattini non dotati di luce anteriore e di luce e catadriotti posteriori possono essere condotti o trasportati solo a mano e i conducenti hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità;
– la circolazione di questi mezzi deve inoltre avvenire su un’unica fila se le condizioni lo richiedono e comunque mai affiancati in numero superiore a due;
– l’uso delle mani e delle braccia deve essere libero e il manubrio va retto con entrambe le mani a meno che non sia necessario segnalare una svolta;
– i conducenti di età inferiore ai 18 anni devono usare un casco;
– non si possono trasportare altre persone, oggetti od animali ed è vietato farsi trainare da un altro veicolo.
I comuni possono organizzare servizi di noleggio, e in tal caso devono regolare gli stessi con disposizioni riguardo alla sosta, all’assicurazione, alle eventuali restrizioni di circolazione in determinate zone. Le caratteristiche tecniche dei monopattini elettrici, così come degli altri mezzi coinvolti nelle sperimentazioni, sono quelle fissate dal DM 4/6/2019 nell’Allegato 1.
In caso di mancato rispetto delle regole di circolazione, o delle caratteristiche tecniche dei mezzi, sono applicabili sanzioni in misura variabile da 50 a 400 euro. Può scattare anche la confisca del mezzo se di potenza superiore a 2 kW. La circolazione con mezzi atipici aventi caratteristiche non ancora definite è punita, oltre che con la confisca del mezzo, con una sanzione che può arrivare a 800 euro.