Ambiente

Disastro ambientale Eco X, quali sono le accuse

Il Dott. Giuseppe Boccarrato, Giudice dell’udienza, ha emesso la condanna nei confronti dell’imputato, sia persona fisica che persona giuridica, ritenendoli responsabili dei seguenti dei reati: incendio colposo (artt. 423 e 449 c.p.), inquinamento ambientale colposo (artt. 452 bis e 452 quinquies c.p.), omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art 437, co. 2, c.p.), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d. lgs. n. 152/2006), nonché per omissione di norme sul Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d. lgs. n. 81/2008), in particolare per avere omesso di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, di nominare il Medico competente per la sorveglianza sanitaria, di provvedere alla valutazione dei rischi aziendali.

Il G.u.p. ha poi condannato gli imputati, sia persona fisica che persone giuridiche, al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite, tra cui troviamo l’Osservatorio Nazionale Amianto, rappresentato dall’Avv. Riccardo Brigazzi.

Il dispositivo letto in udienza:
“Condanna l’imputato Antonio Buongiovanni per i reati di incendio colposo e di inquinamento ambientale ad anni 3 di reclusione ed euro 40 mila di multa; per gli altri capi della richiesta di rinvio a giudizio condanna il medesimo a mesi 3 di arresto ed euro 6500 di multa.

Condanna le società Eco X S.r.l ed Eco X Servizi per l’ambiente S.r.l. alla sanzione pecuniaria per un importo di 77.000 €; ordine di ripristino e confisca del sito;

Condanna risarcimento danni: Comune di Pomezia € 250.000 più spese legali, € 1.950 oltre Iva e cpa;

Ona Onlus: l’imputato (persona fisica e persone giuridiche) è stato condannato al pagamento di € 5.000,00, più spese legali € 1.950 oltre Iva e cpa. Giorni 90 per la motivazione”.

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