Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica
da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di
trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga.
Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l’iter concessorio, dall’altra introduce nuove misure in deroga
alle vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a
tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente.
In estrema sintesi le principali norme introdotte riguardano:
• Possibilità di accesso alla CIGO anche da parte delle imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno già raggiunto i limiti
massimi previsti (articolo 19);
• Possibilità di accesso alla CIGO da parte delle imprese assicurate CIGO che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso
un trattamento di CIGS (articolo 20);
• Possibilità di accesso all’assegno ordinario anche da parte delle imprese aderenti al FIS che occupano mediamente più di 5
dipendenti (articolo 19); incluse le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso il pagamento di assegni di
solidarietà (articolo 21).
Si precisa che le imprese degli 11 comuni che facevano parte della prima zona rossa individuata a fine febbraio possono richiedere
la CIGO per 13 settimane, mentre per tutte le altre aziende il periodo massimo è pari a 9 settimane.
Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
Con riferimento alle imprese non agricole private operanti in Italia nel 2019, il numero complessivo di ore autorizzate per il
complesso delle integrazioni salariali è stato pari a 259,7 milioni di ore, di cui 105,4 milioni di ore per CIGO: in particolare nel
2019 il numero di imprese totali è risultato pari a 1.708.298 di cui 331.668 assicurate per CIGO.
Il numero di ore di cassa integrazione guadagni autorizzate ad aprile 2020 è pari a 835,2 milioni, considerando le sole
autorizzazioni per l’emergenza sanitaria. L’entità di tale numero è così elevata che non risulta comparabile con la misura delle
autorizzazioni effettuate nei primi mesi del 2020, ma piuttosto con il totale delle ore annue autorizzate nel periodo di crisi che va
dal 2009 al 2014: per tutto il 2009, primo anno della grande crisi economico-finanziaria, furono infatti autorizzate 916,1 milioni
di ore.
Nel mese di maggio 2020 sono state autorizzate 871,1 milioni di ore. Il 99% delle ore di CIG ordinaria, deroga e fondi di solidarietà sono state autorizzate con causale “emergenza sanitaria COVID-19” e si riferiscono ancora al Decreto Cura Italia, pertanto le variazioni percentuali che vengono esposte in questo focus per determinare gli indici congiunturali e tendenziali, sono stati lasciati per continuità con le pubblicazioni precedenti, anche se poco significativi. Per le ore autorizzate SPECIFICATAMENTE per emergenza sanitaria si rimanda ai Report di aprile e di maggio denominati “Cassa integrazione guadagni – ore autorizzate per emergenza sanitaria.
L’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connesso all’emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato oggetto di ripetuti interventi finalizzati ad assicurare un costante accesso agli strumenti di sostegno economico da parte di una platea sempre più ampia di lavoratori e imprese. In tale direzione vanno le misure adottate dapprima con il decreto Cura Italia, e, successivamente, con il Decreto rilancio, il cui iter di conversione in legge non è ancora concluso.
Il quadro d’insieme dei provvedimenti è, peraltro, stato modificato da ultimo con il D.L. 52/2020 entrato in vigore il 17 giugno 2020, che ha introdotto, tra l’altro, ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale.
In particolare, si comunica che da oggi, 18 giugno, nei termini assegnati all’Istituto dal legislatore, sono state rilasciate due importanti funzionalità relative alla nuova domanda Inps di richiesta della cassa integrazione in deroga, e alla domanda di anticipazione da parte dell’Inps dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall’azienda con pagamento diretto.
L’applicativo per la presentazione della domanda di CIG in deroga all’Inps è disponibile nel portale Inps, www.inps.it, nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga Inps”.
Mentre, per consentire all’Inps di erogare l’anticipo del 40 % sulle prestazioni di cassa integrazione ordinaria (CIGO), cassa integrazione in deroga (CIGD) e Assegno ordinario dei fondi di solidarietà (ASO), sarà possibile, all’interno delle rispettive procedure di domanda, richiedere l’anticipo selezionando l’apposita opzione. Una volta confermata l’opzione occorrerà attivare il servizio di “Richiesta d’anticipo 40%” predisposto per inviare le informazioni necessarie all’erogazione dell’anticipo ed accessibile tra i “Servizi per le aziende ed i consulenti” relativi a CIG e Fondi di solidarietà.