Politica locale

Roma impugna la legge che stabilizza i precari in Trentino

Ieri sera il Consiglio dei Ministri si è riunito a Palazzo Chigi e tra le decisioni prese durante il vertice c’è stata anche quella di impugnare la legge provinciale del Trentino grazie alla quale vengono stabilizzati i precari. Non è l’unica legge regionale impugnata, visto che anche la Campania e l’Abruzzo sono stati interessati da revisioni da parte del Ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia.

Nel verbale del Consiglio dei Ministri, reso pubblico, si legge quanto segue: “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato quarantanove legge delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 6 agosto 2020, recante ‘Assestamento di bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022’“.

Diversi gli ambiti contestati dal Ministro: “L’articolo 18, comma 9, in materia di incarichi di direttore di distretto sanitario, l’articolo 29, in materia di contratti pubblici e l’articolo 9, in tema di superamento del precariato, eccedono dalle competenze statutarie e violano l’articolo 117, secondo comma lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile, l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di tutela della salute, l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in materia di tutela della concorrenza, nonché gli articoli 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, sotto il profilo dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica“.

Le misure per il superamento del precariato sono quindi da considerarsi oggetto di impugnativa da parte del governo nazionale, secondo la lettura del Governo. Sembra dunque opportuno andare a rileggere quali siano le misure indicate all’articolo 9 della Legge provinciale impugnata: riassumendo in tre punti, si può parlare di riduzione dei contratti a termine, di bandi per concorsi straordinari e infine di nuovi criteri per l’anzianità di servizio.

Per superare il precariato – si legge nel comma 1 – ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2021 e in via straordinaria, la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale“.

Ad accedere a queste assunzioni a tempo indeterminato sono coloro che risultino essere in stato di servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratti a tempo determinato – compreso il personale di Polizia Locale con contratto stagionale – oltre a quelli che sono stati assunti a tempo determinato dall’amministrazione che procede all’assunzione tramite graduatoria; inoltre, chi abbia maturato alle dipendenze delle amministrazioni almeno tre anni di servizio con contratti a tempo determinato al 31 dicembre 2020, anche non continuativi purché negli ultimi otto anni, può accedere alle assunzioni a tempo indeterminato.

Per i concorsi straordinari, invece, si fa riferimento al piano triennale dei fabbisogni che autorizzerebbe la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, di bandire nel triennio 2018-2020 in via straordinaria procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili al personale non dirigenziale. Per poter partecipare, bisogna risultare in servizio dopo il 28 agosto 2018 con contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso e avere maturato almeno tre anni di contratto – anche non continuativi – negli ultimi otto anni.

Infine, per quanto riguarda l’anzianità di servizio, si considerano solo i servizi prestati in attività svolte o riconducibili alla stessa area o categoria professionale per la quale si procede all’assunzione. I criteri variano a secondo dell’amministrazione che dovrebbe assumere i candidati: per la Provincia, gli entri strumentali pubblici e il Consiglio provinciale si considerano i servizi prestati presso questi soggetti e in più quelli svolti presso i gruppi consiliari; per gli enti locali sono considerati i servizi svolti presso uno o più dei medesimi enti; per le aziende pubbliche di servizi alla persona sono considerati i servizi prestati presso una o più delle medesime.

Secolo Trentino