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Salute

Ecco perché il Greenpass non è il linea con la nostra Costituzione

L’art. 32 comma 2 prevede il trattamento sanitario obbligatorio solo per legge. E’ inutile ribadire che la norma non prevede che il TSO sia generalizzato, ma sia circostanziato, in ragione delle condizioni mediche del soggetto destinatario (dunque dopo accurata anamnesi). Eppure, qualche giurista ha fatto rientrare nella previsione di cui all’art. 32, comma 2, il vaccino obbligatorio. E ammesso ciò sia possibile, bisogna tenere presente che parlasi comunque di vaccini ampiamente testati, la cui sicurezza ed efficacia è consolidata in anni di utilizzo dopo adeguata sperimentazione. Un vaccino non ancora approvato dalle autorità competenti, ma solo autorizzato temporaneamente (v. anche qui) non può in alcun modo rientrare nella previsione di cui alla norma costituzionale citata. Trattasi in questo caso di sperimentazione di massa, illegale per la nostra Costituzione e per i trattati internazionali (v. interessante intervista qui), qualora imposta obbligatoriamente.

Eppure, nonostante queste evidenze, in Italia è stato imposto l’obbligo di vaccinazione ai sanitari (DL 44/2021 conv. con mod.). La ratio della norma starebbe nel fatto che i sanitari sono coloro che sono a più stretto contatto con i malati, sicché per proteggere loro, i primi devono essere vaccinati. Ma – a mio avviso – questa è una ratio debole che non aggira in alcun modo il divieto dedotto dall’art. 32, comma 2, Cost. Le conseguenze giuridiche di questa decisione si vedranno nei prossimi anni (e ciò al di là della efficacia dei vaccini nel prevenire e scongiurare l’infezione). Vero è che, nonostante questo “obbligo”, appare davvero in salita l’idea di imporre l’obbligo vaccinale a tutta la popolazione, anche perché a livello europeo l’idea dell’obbligo (grazie a Dio) non sembra vincente. 

Dunque ecco l’idea: siccome non è possibile obbligare l’intera popolazione (cioè quelli che scelgono di non fare il vaccino), si faccia “terra bruciata” intorno ai riottosi, negando loro l’accesso ai luoghi della socialità (bar, ristoranti, eventi culturali e sportivi, trasporti pubblici, centri commerciali). Questo attraverso l’utilizzo di un lasciapassare (che evoca tristi e inquietanti ricordi), opportunamente ribattezzato “greepass”. Chi è vaccinato otterrà questo lasciapassare (un codice QR che attesta la vaccinazione) per i luoghi della socialità; gli altri invece rimarranno fuori, almeno finché non si vaccineranno.

E’ chiaro che, se attuato (il tutto è ancora in discussione), verrebbe introdotto un obbligo vaccinale indiretto. Infatti, se al non vaccinato venisse inibito (o limitato) l’accesso ai luoghi della socialità o all’utilizzo di determinati servizi pubblici o privati, saremmo davanti a una discriminazioneanch’essa vietata dalla nostra Costituzione (v. art. 3 Cost.) e dai vari trattati internazionali.

Qualcuno però potrebbe dire: ma la discriminazione durerebbe finché il discriminato non decide di vaccinarsi. Qualora si vaccini, la discriminazione cesserebbe. Ma è evidente ai più svegli che questa è la ragione principe che tradisce proprio ciò che si vuole scongiurare, perché – come lasciapassare – verrebbe imposto un trattamento sanitario vietato dalla Costituzione e dai trattati internazionali (v. link in alto), asserito come facoltativo, ma giustappunto, di fatto obbligatorio.

Ma c’è chi – insistendo – potrebbe opporre la considerazione che la norma darebbe comunque scelta al cittadino se sottoporsi a vaccino o a tampone. Questa seconda possibilità eviterebbe l’obbligo vaccinale indiretto. Oppure no, dico io. Perché, il tampone avrebbe senso per i grandi eventi, fissati da tempo e per i quali è possibile sottoporsi a tampone almeno 48 ore prima. Ma per andare al centro commerciale o al ristorante, o per prendere un mezzo di trasporto pubblico, l’uso del tampone risulterebbe oltreché inattuabile, decisamente surreale. Ma voi ce lo vedreste un uomo che, per prendersi una birra al bar o un cappuccino, si sottopone a tampone ogni giorno?

Questo dimostra che il greepass diventerebbe l’unica vera opzione per poter accedere ai luoghi della socialità,  e il vaccino per ottenerlo l’unica scelta possibile. E qui si tornerebbe diritti diritti al punto di partenza: alla nostra Costituzione (artt. 13, 16 e 32 Cost.). e ai trattati internazionali.

No. Il greepass non sarebbe affatto in linea con la nostra Costituzione. Non lo sarebbe perché prevede come condizione per ottenerlo doversi sottoporre a vaccinazione nei termini e nelle condizioni di cui si è detto. L’unica vera opzione per la nostra Carta resta solo la libera scelta. Chi intende sottoporsi a vaccino, deve essere libero di farlo, nella piena consapevolezza dei vantaggi e degli svantaggi. E chi non intende sottoporvisi deve essere altrettanto libero di decidere in tal senso, senza alcuna discriminazione e limitazione delle proprie libertà costituzionali.

Davide Mura