È possibile per 7 ore al giorno fino al 14 ottobre, dal 15 ottobre per 14 ore. L’accensione degli impianti termici nelle abitazioni è infatti legata alla quota sul livello del mare in cui si trova l’edificio:
la zona climatica “F” individua gli edifici sopra i 430 metri sul livello del mare, la zona climatica “E” individua gli edifici nella restante parte del territorio comunale.
Nella zona climatica “F” il funzionamento degli impianti termici non è soggetto ad alcuna limitazione né riguardo al periodo dell’anno né alla durata giornaliera.
Nella zona climatica “E” l’esercizio degli impianti termici è limitato ad un massimo di 14 ore giornaliere, distribuite tra le 5 e le 23, per il periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile. Al di fuori di tale periodo (dal 16 aprile al 14 ottobre) gli impianti termici possono essere accesi per un massimo di 7 ore al giorno dalle 5 alle 23.
La temperatura massima interna della casa prevista dalla legge è di 20 gradi centigradi: temperature più basse peggiorano il comfort mentre a ogni grado in più di temperatura interna dell’aria corrisponde, ovviamente, un maggior consumo di combustibile.