Diventa più semplice in Trentino installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono operative da domani, mercoledì 4 maggio, le norme della nuova legge provinciale che facilitano le procedure in materia. In pratica, gli impianti fotovoltaici sulle coperture e nelle pertinenze degli edifici fino a 50 kW di potenza vengono classificate come opere libere. Sarà quindi sufficiente una comunicazione al Comune di riferimento, come sottolinea il vicepresidente e assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione Mario Tonina, promotore dell’iniziativa di legge, che consente di dare una risposta in questo momento di crisi energetica e in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione contenuti nel Piano energetico ambientale provinciale 2021-2030. “Sono novità importanti – afferma il vicepresidente – che vanno nella direzione di rimuovere gli ostacoli che avevano rallentato le iniziative di installazione di nuovi impianti e di facilitare l’aumento della produzione di energia rinnovabile in Trentino. Un nuovo meccanismo, quindi, più semplice e a disposizione di tutti coloro che sono interessati, per promuovere sostenibilità e risparmio. Se ciascuno di noi fa la propria parte – e le nuove procedure servono proprio a questo – possiamo favorire la svolta sostenibile nel nostro territorio”.
Le nuove procedure semplificate La legge che si compone di 11 articoli (e 4 tabelle allegate) definisce diversi regimi autorizzatori a seconda delle taglie degli impianti e riguarda tutte le fonti energetiche ad eccezione dell’idroelettrico.Diventano liberi (basterà una comunicazione al Comune) tutti gli impianti solari termici e fotovoltaici sulle coperture degli edifici, indipendentemente dalla taglia, e quelli installati a terra nelle pertinenze fino a 50 kW di potenza. Nei centri storici si dovrà rispettare l’inclinazione del tetto e posizionarli a terra solo se non ci sono alternative e nel rispetto delle norme di sicurezza. Se per ospitare i pannelli fossero necessarie strutture portanti a copertura di costruzioni esistenti, possono essere realizzate con permesso di costruire ma non incideranno sulla SUN e non saranno soggette a contributo di costruzione.Per gli altri impianti invece sono definite diverse tipologie di autorizzazione a seconda della taglia. Per i grandi impianti (oltre i 50 kw per il fotovoltaico posizionato a terra, 200 per la biomassa solo per fare alcuni esempi) sarà necessaria l’Autorizzazione Integrata per l’Energia (AIE) che sarà richiesta all’Agenzia Provinciale per le Risorse idriche e l’Energia, che prevede una conferenza di servizi alla quale partecipano le strutture interessate e il comune competente, ed il procedimento si conclude in un termine massimo di 90 giorni. L’autorizzazione ha valore di pubblica utilità e variante urbanistica ove necessario. Per gli impianti sotto le soglie previste in legge invece è istituita la Procedura Abilitativa Semplice (PAS): si consegna il progetto in Comune e, se in 30 giorni non viene espresso parere negativo, si possono iniziare i lavori. Anche qui sarà l’amministrazione ad acquisire in una conferenza di servizi tutti i pareri necessari. Impianti più piccoli prevedono poi la semplice CILA o la comunicazione al Comune.Infine in legge sono individuate le aree idonee all’installazione dei grandi impianti energetici: si tratta di aree industriali e commerciali, discariche e aree per impianti infrastrutturali, cave dismesse, aree da bonificare, parcheggi, aree di servizio per la mobilità e strade esistenti. In queste zone già paesaggisticamente compromesse, sarà più semplice installare questi impianti in quanto l’iter è ridotto di un terzo e non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica. |