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Rimborso spese legali a chi è innocente: come funziona e i soliti ma…

Come funziona il rimborso delle spese legali agli assolti con formula piena da parte dello Stato, introdotto dalla legge di bilancio 2021 (voluta dal governo Conte II con la Legge n. 178 del 2020 ).

Processo penale, se perde lo Stato paga

L’imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile con queste tre definizioni: “perché il fatto non sussiste” oppure “perché non ha commesso il fatto” o “perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato” ha diritto al rimborso da parte dello Stato delle spese legali sostenute per la difesa, nel limite massimo di 10.500 euro. E’ quanto prevede la legge di bilancio 2021 (commi 1015-1022) entrata in vigore con il governo Draghi ma voluta dal governo Conte II.

Certamente si tratta di una piccola somma rispetto ai costi, economici e umani, che riguardano i processi penali. Ma si tratta comunque di un traguardo storico poiché per la prima volta nel nostro Paese ha mutato l’approccio dello Stato rispetto all’accusato, riconoscendo si la pena del processo ma anche il fatto che un innocente non dovrebbe pagarla ingiustamente.

I fondamenti giuridici della norma con cui si applica il principio nei confronti dello Stato per cui chi perde paga, stanno proprio nella Costituzione e in particolare l’articolo 2, secondo il quale lo Stato riconosce e garantisce a ciascuno i propri diritti, senza ostacolarli o farli pagare indebitamente; l’articolo 24, che fornisce la definizione del diritto di difendersi in giudizio come un principio fondamentale; l’articolo 27, che collega la pena a un accertamento di colpevolezza, “il quale mostra i suoi limiti laddove l’imputato, pur scagionato con formula piena, si trovi di fatto sanzionato, perché costretto a pagare un’ingente somma pecuniaria che, per entità, di poco differirebbe da multe o ammende”; e il giusto processo dell’art. 111.

Come ottenere il rimborso delle spese legali

Il rimborso, prevede ancora la legge n. 178/2020, è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo in cui la sentenza è divenuta irrevocabile e non concorre alla formazione del reddito. Certamente dobvrà essere giustificato da fattura del difensore, contenente espressa indicazione della causale e dell’avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione della cancelleria della sua irrevocabilità.

Il rimborso, è bene ricordare, non è riconosciuto nei casi di: assoluzione da uno o più capi d’imputazione e condanna per altri reati; estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione; sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.

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Fondo per il rimborso delle spese legali agli innocenti

Per far fronte all’erogazione dei rimborsi delle spese legali agli imputati assolti con formula piena, viene istituito un apposito fondo, con la dotazione annuale di 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021.

Solo il 20 gennaio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 il «Decreto Attuativo» che disciplina i modi per richiederlo e attua il rimborso in favore degli imputati poi assolti.

Il provvedimento, composto da 7 articoli, stabilisce nel dettaglio i requisiti da rispettare per accedere al rimborso delle spese legali, come presentare l’istanza di accesso al Fondo, quali sono i criteri di valutazione per accedere al Fondo con priorità, quali sono i controlli a cui vengono sottoposte le istanze e infine i tempi del mandato di pagamento, una volta che l’istanza è stata accolta.

Il decreto, come precisa l’art 6 dedicato all’ambito di applicazione e alla disciplina transitoria, stabilisce che le regole del decreto si applicano alle sentenze divenute irrevocabili dal 1° gennaio 2021, per le quali, in deroga al termine di decorrenza del 31 marzo dell’anno successivo a quello in corso alla data d’irrevocabilità della sentenza di assoluzione.

Ma …e come di abitudine c’è sempre un «ma»…sul funzionamento pratico del rimborso arrivano i chiarimenti da parte del Ministero della Giustizia grazie all’aggiornamento delle Faq.

Queste le delucidazioni fornite alle domande più frequenti:

– per inserire un’istanza di rimborso è necessario uno Spid di secondo livello;

– l’istanza però non può essere presentata dal difensore che è stato assolto, ma da altro professionista o direttamente dall’interessato;

– in relazione alle sentenze diventate irrevocabili nel 2021 dal 30 giugno 2022 non è più possibile inoltrare domande e la Legge non è retroattiva;

– preclusa alla parte ammessa al patrocinio gratuito la possibilità di presentare l’istanza;

– per quanto riguarda la voce relativa all’inserimento della ricevuta di pagamento tramite bonifico non c’è equipollenza tra bonifico, assegno e contanti;

– l’istanza non può essere inoltrata se il pagamento delle spese legali è stato effettuato in contanti;

– la presentazione dell’istanza non è ammessa se le spese legali sono state sostenute dal coniuge dell’imputato, da altri familiari e/o conoscenti e/o associazioni perché l’art. 1 lett. g) del Decreto definisce le spese legali come «quelle sostenute dall’imputato per pagare il difensore che lo ha assistito».

Marco Affatigato

Riguardo l'autore

Marco Affatigato

nato il 14 luglio 1956, è uno scrittore e filosofo laureato in Filosofia - Scienze Umane e Esoteriche presso l'Università Marsilio Ficino. È membro di Reporter Sans Frontières, un'organizzazione internazionale che difende la libertà di stampa.

Nel 1980 la rivista «l’Uomo Qualunque» ha pubblicato suoi interventi come articolista. Negli ultimi anni, ha collaborato regolarmente con la rivista online «Storia Verità» (www.storiaverita.org) dal 2020 al 2023.