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Ambiente Attualità

La Tragedia di Andrea Papi: Una disamina giuridica sulla gestione dell’orso bruno e le presunte responsabilità omissive delle autorità.

  • Riceviamo e volentieri pubblichiamo il contributo del nostro lettore sul tema oggi estremamente sentito dalla popolazione Trentina come dimostrano le ultime indagini Doxa pubblicate (ndr). –

La morte di Andrea Papi, avvenuta in circostanze tragiche per mano di un orso nei boschi del Trentino, rappresenta un evento che scuote le coscienze e solleva interrogativi pressanti sulla gestione della fauna selvatica da parte delle autorità locali. Non si tratta di un semplice incidente, ma del culmine di una serie di omissioni e decisioni discutibili che richiedono una rigorosa analisi giuridica e una valutazione delle responsabilità potenzialmente rilevanti ai sensi del diritto penale.

Il PACOBACE e la Gestione della Fauna Selvatica: Un quadro normativo in discussione

Il Piano d’Azione interregionale per la conservazione dell’Orso bruno nelle Alpi Centro-orientali (PACOBACE) costituisce il quadro normativo di riferimento per la gestione degli orsi nelle Alpi italiane. Questo piano, nato con l’intento di garantire un equilibrio tra la conservazione dell’orso e la sicurezza delle comunità locali, prevede misure specifiche per la gestione degli esemplari problematici. JJ4, l’orsa coinvolta nella tragica morte di Papi, era già stata classificata come pericolosa, e per questo motivo dotata di un radiocollare, un dispositivo fondamentale per il monitoraggio degli animali ritenuti a rischio.

Tuttavia, il radiocollare non era funzionante al momento dell’incidente, un fatto che solleva gravi preoccupazioni riguardo l’efficacia e l’applicazione delle misure previste dal PACOBACE. Questo dettaglio potrebbe configurare una violazione dei doveri di controllo e gestione previsti dal piano stesso, esponendo le autorità a un’analisi approfondita sotto il profilo della responsabilità penale.

Responsabilità Omissive: Il quadro giuridico

Il cuore della questione giuridica risiede nel principio sancito dall’art. 40, comma 2, del Codice Penale, secondo il quale “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. In altre parole, quando un’autorità è consapevole di un pericolo imminente e ha il dovere di intervenire, la sua inazione può essere equiparata a una condotta attiva nel causare l’evento dannoso.

Nel caso di JJ4, la mancata manutenzione del radiocollare, combinata con l’assenza di misure alternative di monitoraggio e prevenzione, può configurare una responsabilità omissiva da parte delle autorità preposte. Tale omissione potrebbe essere paragonata alla mancata manutenzione di una struttura pubblica pericolante: se questa crolla causando vittime, i responsabili della manutenzione potrebbero essere accusati di omicidio colposo, proprio in virtù dell’art. 589 del Codice Penale.

Le Figure Istituzionali Coinvolte: Sindaco e Presidente della Provincia

L’art. 54, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) conferisce al Sindaco, in qualità di ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti urgenti e contingibili per prevenire e eliminare pericoli per la pubblica incolumità. Nel contesto della presenza di JJ4, l’assenza di misure preventive da parte del Sindaco di Caldes (TN) potrebbe costituire una grave omissione. Analogamente, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, quale massimo responsabile della gestione della fauna selvatica sul territorio provinciale, potrebbe essere chiamato a rispondere di una negligenza istituzionale.

La giurisprudenza italiana ha già avuto modo di affrontare casi analoghi, in cui figure istituzionali sono state ritenute responsabili per non aver adottato le misure necessarie a prevenire eventi dannosi. Ad esempio, in materia di sicurezza scolastica, dirigenti scolastici sono stati imputati per non aver eliminato situazioni di pericolo conosciute, che poi hanno portato a incidenti mortali.

Dolo Eventuale e Colpa Grave: Un’analisi necessaria

Un ulteriore aspetto giuridico rilevante è quello del dolo eventuale, delineato dall’art. 43 del Codice Penale. Questo si verifica quando un soggetto, pur non volendo direttamente l’evento, accetta consapevolmente il rischio che esso si verifichi. Nel contesto in esame, se emergesse che le autorità erano consapevoli del rischio di un attacco da parte dell’orsa JJ4 e, nonostante ciò, non hanno adottato le misure necessarie, potrebbe configurarsi un caso di dolo eventuale o anche di colpa grave, per aver trascurato i propri doveri con negligenza o imprudenza, ovvero con una significativa non curanza degli interessi pubblici.

Conclusioni: La necessità di proseguire le Indagini

Considerando questi elementi, appare imperativo che il procedimento penale aperto per la morte di Andrea Papi non venga archiviato. Al contrario, la complessità e la gravità delle potenziali omissioni impongono che siano disposte nuove indagini, volte a chiarire se vi siano stati comportamenti negligenti o dolosi da parte delle autorità coinvolte.

Non si tratta solo di rendere giustizia alla memoria di Andrea Papi, ma di affermare un principio fondamentale: la sicurezza pubblica non può essere sacrificata sull’altare della negligenza istituzionale. Le figure di vertice, come il Sindaco di Caldes e il Presidente della Provincia di Trento, devono rispondere del loro operato, soprattutto quando questo può avere conseguenze così drammatiche.

In conclusione, è necessario che l’autorità giudiziaria esamini con la massima attenzione le responsabilità in gioco, valutando se sussistano i presupposti per ordinare al pubblico ministero ulteriori indagini o anche un’imputazione coatta delle figure istituzionali coinvolte. La gestione della fauna selvatica deve rispondere a criteri rigorosi e non può essere affidata all’improvvisazione, pena il ripetersi di tragedie come quella che ha colpito Andrea Papi.

Vermiglio (TN), 04 agosto 2024.

Diego Santosuosso