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Rc auto: ora c’è la “portabilità” della scatola nera

Il Disegno di legge annuale per il Mercato e la Concorrenza, approvato nel Consiglio dei Ministri dello scorso 26 luglio, ha introdotto, tra le tante, anche una novità sulle scatole nere. Vediamo di che si tratta.

Il Disegno di legge annuale per il Mercato e la Concorrenza, approvato nel Consiglio dei Ministri dello scorso 26 luglio, ha introdotto, tra le tante, anche una novità sulle scatole nere. Vediamo di che si tratta.

Che tipo di dati sono contenuti nella scatola nera

La scatola nera è un dispositivo per monitorare i dati sul tipo di attività connessa alla circolazione di un veicolo, quali:

  • la percorrenza complessiva
  • la percorrenza differenziata a seconda delle varie tipologia di strade percorse
  • orario di percorrenza, se diurno o notturno, degli ultimi 12 mesi.
Le novità del DDL concorrenza in fatto di scatola nera: la portabilità

Il DDL Concorrenza appena approvato ha sancito la portabilità della scatola nera, ovvero la possibilità di trasportare i dati contenuti nel dispositivo da una compagnia all’altra.

Se, infatti, da una parte, la richiesta o l’accettazione da parte del consumatore dell’installazione di tale dispositivo sulla propria auto permetteva di ottenere uno sconto sull’assicurazione rc auto, dall’altra, in  mancanza della portabilità, lo costringeva a rimanere vincolato a quell’impresa, limitandogli la possibilità di poter usufruire di offerte più convenienti.

La portabilità favorisce la mobilità da una compagnia all’altra, riduce la fidelizzazione forzata, aumenta la concorrenza, riducendo i costi delle polizze.

Costi e penali

Il DDL Concorrenza sancisce il diritto dell’assicurato di disinstallare il dispositivo senza costi né penali in caso di restituzione della scatola nera dopo la scadenza. È vietato alle compagnie assicurative di prevedere delle clausole contrattuali che impediscano o limitino tale diritto.

Come funziona il meccanismo della portabilità

Il consumatore potrà richiedere tali dati, che dovranno essere forniti in modalità da uso comune e leggibile da dispositivo automatico, tramite la compagnia assicurativa, all’impresa che gestisce la scatola nera. Per poter utilizzare tali dati, la nuova assicurazione dovrà pagare un’una tantum al gestore dei dati.

(Fonte: Adiconsum)