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L'assegno di separazione tutela di più il coniuge debole rispetto a quello divorzile

Vale la pena ottenere un divorzio rapido? Non più per il coniuge debole, almeno secondo quanto affermato implicitamente dalla Cassazione in due recenti sentenze. La sentenza 11504/2017 ha aggiornato i criteri per l’assegno divorzile, il contributo economico dovuto in alcuni casi all’ex coniuge dopo lo scioglimento definitivo o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La Cassazione ha infatti elaborato nuovi parametri per l’assegno di divorzio, incubo di molti celebri ex coniugi, trattandosi spesso di somme a molti zeri. Superando il “precedente consolidato orientamento” che “collegava la misura dell’assegno al parametro del tenore di vita matrimoniale”.
I giudici hanno affermato che nella fase d’accertamento è necessario valutare se sia dovuto o meno l’assegno di divorzio chiesto dall’ex coniuge e se la domanda di quest’ultimo «soddisfa le condizioni di legge (mancanza di “mezzi adeguati” o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive”), con esclusivo riferimento “all’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso”.
Il superamento della visione patrimonialistica del matrimonio porterà i giudici a valutare il “possesso di redditi di qualsiasi specie/o cespiti mobiliari e immobiliari”, ma anche le “capacità e possibilità effettive di lavoro personale» e la “stabile disponibilità di una casa di abitazione”.
Un discorso diverso riguarda l’assegno di separazione. Pochi giorni dopo la rivoluzionaria sentenza sul mantenimento del coniuge debole dopo lo scioglimento del matrimonio, la Cassazione, prima sezione, con la sentenza 12196/2017 ha riconfermato il principio del tenore di vita, almeno per quanto riguarda l’assegno di separazione. 
Per la Cassazione la separazione  prevede ancora l’esistenza di un vincolo. Tra separati difatti, pur vigendo una sorta di sospensione dei doveri di natura personale, restano vivi quelli economici, quali la previsione di un assegno che il più facoltoso dovrà sborsare nelle mani del meno agiato, così da garantirgli un tenore di vita analogo a quello goduto in precedenza. Nella fase di separazione, scrive il Collegio, il legame coniugale “conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione”.
La Cassazione, in conclusione, ha elaborato due differenti principi per quanto riguarda l’assegno di separazione e di divorzio, criteri diversi da quelli sino a pochi giorni fa adottati. Per il primo vale ancora il principio del tenore di vita, mentre per il secondo si dovranno tener conto di altri principi quale l’effettiva capacità di mantenere un tenore di vita adeguato in base ai propri redditi.
Una situazione che potrebbe portare il soggetto debole ad evitare lo scioglimento del matrimonio pur di ottenere quale euro in più.
Michele Soliani