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Editoriali

LA STABILITA' PUO' GIUNGERE CON UNA LEGGE ELETTORALE?

Si discute di leggi elettorali da oltre vent’anni. Il problema è sempre e solo uno: la ricerca della governabilità del Paese. Nel 1993 la famosa legge Mattarella mandò in pensione la Prima Repubblica, nel 2005 il Porcellum, chiamato così dallo stesso suo ideatore, creò una continua situazione di stallo presso il Senato della Repubblica; oggi abbiamo la proposta dell’Italicum che punta tutto su una soglia di sbarramento alta e un sostanzioso premio di maggioranza.

I vari Partiti politici italiani pensano agli appuntamenti elettorali, ma non cercano sistemi che garantiscano la stabilità. In Germania questo problema venne risolto già a partire dalla Legge Fondamentale tedesca del 1949, la quale prevede, all’articolo 67, l’introduzione di un particolare istituto giuridico: la maggioranza costruttiva.

“Der Bundestag kann dem Bundeskanzler das Misstrauen nur dadurch aussprechen, dass er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt und den Bundespräsidenten ersucht, den Bundeskanzler zu entlassen. Der Bundespräsident muss dem Ersuchen entsprechen und den Gewählten ernennen.”

In Italiano significa: “II Bundestag può esprimere al Cancelliere federale la sfiducia soltanto quando elegge a maggioranza dei suoi membri un successore e chiede al Presidente federale di revocare il Cancelliere federale. Il Presidente federale deve aderire alla richiesta e nominare l’eletto.”

Questa semplice norma costituzionale ha permesso alla Germania di avere solamente nove Primi Ministri a fronte dei 63 governi che si sono succeduti dalla proclamazione della Repubblica in Italia.

La sfiducia costruttiva è stata usata nel 1972, quando Rainer Barzel cercò inutilmente di sostituirsi al Cancelliere Willy Brandt, e riproposta nel 1982 quando il Cancelliere federale Helmut Schmidt venne sfiduciato, con una risicata maggioranza di soli sette voti, a favore di Helmut Kohl che occupò la carica sino al 1998.

Tale sistema potrebbe essere applicato anche nel nostro paese e potrebbe soddisfare sia coloro che puntano a una piena rappresentanza parlamentare, perché sarebbe totalmente affermato il principio della democrazia parlamentare con l’eventuale abolizione della soglia di sbarramento, sia coloro che puntano tutto sulla governabilità.

Una simile riforma, tuttavia, non ha mai avuto l’esito sperato. Oltre a quanto previsto nel 2006 dalla Devolution (si sanciva lo scioglimento della Camera bassa in caso di sfiducia), c’è stato anche il tentativo, nel 2012, di approvare la sfiducia costruttiva all’interno della Costituzione.  Era stata preparata una bozza definitiva con l’accordo dell’allora Popolo delle Libertà, del Partito Democratico e del Terzo Polo. Appare interessante il punto presente all’interno di quello che doveva essere il nuovo articolo 94: “La Mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti della Camera che delibera. Qualora una delle Camere neghi la fiducia, il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere al Capo dello Stato lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse”. La proposta, come tante altre simili, non ebbe alcuno sviluppo concreto.

Michele Soliani