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Politica

I politici sono pubblici ufficiali: il garantismo dell'Articolo 67

Una premessa è d’obbligo, per la chiarezza in tema politico: la Repubblica Italiana è conforme alle istituzioni di una democrazia rappresentativa nella forma di repubblica parlamentare dove il Presidente del Consiglio dei ministri è anche il Capo del governo che si regge su una maggioranza parlamentare.
La maggioranza parlamentare a sua volta dovrebbe avere natura elettiva, tipicamente costituita a partire da una consultazione elettorale su tutti gli aventi diritto. Il sistema politico italiano è organizzato secondo il principio di separazione dei poteri: il potere Legislativo (proporre, discutere e approvare le leggi) è attribuito al Parlamento, al Governo spetta il potere esecutivo (dare il via e far rispettare le leggi testè approvate), mentre la Magistratura, è indipendente dal suo stesso Capo poiché deve esercitare il potere giudiziario (valutando la regolarità e la legalità).
Il Presidente della Repubblica è la massima carica dello Stato e non ha poteri particolari, se non nel concedere la grazia, presiedere il Consiglio della Magistratura, dichiarare lo stato di guerra, inviare messaggi alle camere e altri compiti che gli sono propri, ha natura elettiva interna alle camere.
Alla luce di questa premessa cerchiamo di capire la portata dell’articolo 67 della Costituzione che recita: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”. Si decreta cioè che i parlamentari eletti sono liberi di adoperare le loro funzioni senza essere vincolati a votare come il loro partito aveva deciso e hanno la funzione di pubblico ufficiale durante le sedute, ovvero sono tenuti a un comportamento consono di una persona con potere pubblico, come vigili del fuoco, medici, sindaci, piloti d’aereo, personale pubblico, e altre categorie di dipendenti dello Stato nell’esercizio delle loro funzioni e durante l’orario di servizio.
La norma afferma il divieto del mandato imperativo, per il quale il parlamentare non può tollerare alcuna disposizione o diktat circa la pratica delle sue funzioni, e ciò a protezione della sua autonomia da qualsiasi potere politico, economico o sociale. Ne segue che ciascun parlamentare, nell’esercizio della sua attività, può operare liberamente, non essendoci alcun mezzo giuridico per obbligarlo all’osservanza di accordi o per chiamarlo in giudizio a rispondere del modo in cui ha esercitato il proprio mandato.
Vero è che l’elettore sceglie la persona cui dare il suo voto secondo il suo orientamento politico e alle scelte che spera poi il parlamentare farà una volta eletto. Però è anche vero che se il parlamentare agirà poi in maniera difforme da come aveva assicurato ai suoi elettori, questi avranno il mezzo politico di negargli la rielezione in seguito.
Di fatto la disciplina dei gruppi parlamentari resta una minaccia a tale libertà di espressione, giacché la condotta “ribelle” di un eletto può essere punita disciplinarmente, arrivando fino all’espulsione dal partito o alla non ricandidatura.
I deputati, dunque, esercitano la rappresentanza della Nazione e non dei singoli cittadini ma dei cittadini nel loro complesso, e ancor meno dei partiti, delle alleanze o dei gruppi che ne hanno appoggiato l’elezione. Non sono abrogabili in nessun caso dagli elettori; sono liberi di assumere in Parlamento posizioni differenti da quelle sostenute nella campagna elettorale; se un parlamentare lascia il partito nel quale è stato eletto, rimane ugualmente appartenente al Parlamento fino allo scadere del suo mandato.
Un altro esito molto importante di questo divieto dà anche l’opportunità ai parlamentari italiani di cambiare gruppo parlamentare, di passare al gruppo misto e di creare un nuovo gruppo parlamentare.
Esistono già un progetto di riforma dell’articolo e un ampio dibattito in merito. E si può agire, per esempio, non già su quell’articolo della Costituzione, ma sul regolamento del Parlamento, quando il divieto di mandato imperativo causi la caduta di un Governo. La facoltà di passare a gruppi parlamentari diversi da quello di elezione è stata frequentemente sfruttata nel corso XVI legislatura (in cui il Parlamento ha sostenuto il Governo Berlusconi IV e il Governo Monti), fino a sfociare in casi di trasformismo politico.
Il fenomeno del trasformismo parlamentare ha concorso a rinfocolare la discussione intorno al vero significato e alla portata normativa dell’articolo 67 e può suscitare più di un dubbio, quantomeno sul terreno dell’opportunità o del rispetto della costituzione materiale del nostro Paese.
La norma contenuta dell’articolo 67 non è una esclusiva della costituzione italiana, ma è comune alla quasi totalità delle democrazie rappresentative. Essa nasce dal principio del libero mandato (ovvero del divieto di mandato imperativo), formulato da Burke nel 1774. Il mandato imperativo è invece parte sostanziale delle costituzioni degli stati socialisti, che sottomettono a vincolo il mandato rappresentativo dei membri delle assemblee territoriali, rendendone possibile la revoca da parte del partito comunista.
Il divieto di mandato imperativo raffigura anche uno dei più espressivi terreni di scontro tra l’opinione dottrinaria della rappresentanza politica e il “sentire” dell’opinione pubblica di oggi: mentre gran parte della dottrina reputa il divieto di mandato imperativo un mezzo imprescindibile al fine di garantire l’esercizio del mandato parlamentare, al contrario la suddetta “opinione pubblica” tende a vedere come basilare il rispetto del “vincolo di fedeltà elettorale”, stretto col popolo al momento delle elezioni ed esamina come tradimenti “di palazzo” tutte le ipotesi di “cambio di rotta”, in corso di legislatura, da parte del parlamentare.
Rappresenta, d’altronde, un dato oggettivo e innegabile il fatto che, negli ultimi tempi, la “trasferibilità parlamentare” abbia fatto osservare un forte aumento, proprio nel periodo in cui, a causa della sostanziale bipolarizzazione del sistema politico, noi tutti ci saremmo aspettati una più evidente “fedeltà di accordo”, rispetto ai tempi passati.
Pasquale Narciso