Capita sovente che, alla fine del rapporto di coppia, tra i coniugi ci siano dei rapporti di credito / debito da risolvere. Nel momento in cui un coniuge agisce nei confronti dell’altro per ottenere il pagamento del contributo al mantenimento disposto in favore dei figli, spesso si vede eccepire la compensazione. Più chiaramente: la madre agisce nei confronti del padre perché non ha pagato il contributo al mantenimento per loro figlio, il padre resiste in giudizio dicendo di non aver pagato perché la madre gli deve somme ben più elevate.
Ebbene tale difesa è inutile nonché, ad avviso di chi scrive, meritevole di condanna alle spese posto che costituisce orientamento cristallizzato, come ben spiegato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8217/2025, il divieto assoluto di ricorrere alla compensazione quando si tratta di pagare il contributo al mantenimento disposto in favore dei figli. Deve ricordarsi che l’assegno di mantenimento disposto in favore dei figli serve a garantire le loro primarie esigenze di vita e, pertanto, rientra nel divieto (assoluto) di compensazione sancito dall’art. 1246, I comma, n. 5 cc e art. 447, II comma, cc.
Tuttavia tale regola non si applica nel caso in cui il contributo al mantenimento sia disposto in favore del coniuge perché la natura di tale assegno è diversa in quanto non presuppone lo stato di bisogno ma solo il garantire un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio. In questi casi il divieto di compensazione non è assoluto ma ogni situazione dovrà essere analizzata.

