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Animali d’affezione: ecco i criteri per la custodia in Trentino

L’amministrazione provinciale del Trentino ha recentemente individuato i criteri per la custodia alla catena, o ad altri strumenti di contenzione simili, degli animali d’affezione per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza. Questa decisione è stata presa su proposta dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, e in seguito a una condivisione dei criteri con la Federazione provinciale allevatori e la Commissione provinciale per la protezione degli animali d’affezione.

La catena è generalmente vietata dall’articolo 4 della legge 4/2012, salvo che per ragioni sanitarie o per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza, le quali devono essere documentabili e certificate dal veterinario curante. I nuovi criteri approvati forniscono quindi una guida chiara sull’uso della catena o di strumenti di contenzione simili, in modo da assicurare il benessere degli animali coinvolti.

Secondo i criteri stabiliti, l’uso della catena è consentito per diversi casi specifici. Ad esempio, i cani da guardiania possono essere legati quando non svolgono l’attività di sorveglianza o quando è necessario assicurare l’incolumità di terzi. Anche i cani utilizzati in attività cinotecniche, manifestazioni, esposizioni, rassegne cinofile o sport cinofili possono essere legati, ma solo durante lo svolgimento di tali attività.

Inoltre, i cani da soccorso e quelli in dotazione alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, alla Protezione civile e ai Vigili del fuoco possono essere legati in determinate situazioni considerate necessarie dal conduttore dell’animale. Altri casi in cui la custodia alla catena è consentita includono la necessità di eseguire interventi di riparazione, manutenzione o sostituzione delle strutture abituali di custodia degli animali d’affezione, nonché situazioni contingenti e urgenti per proteggere l’incolumità di terzi.

Tuttavia, anche se l’uso della catena è permesso in queste circostanze, è importante che gli strumenti di contenzione assicurino il benessere degli animali. La legge stabilisce che gli animali debbano avere accesso all’acqua, all’alimento e a un riparo dal sole e dalle intemperie. Inoltre, gli strumenti di contenzione devono essere adeguati alle dimensioni e al peso degli animali e dovrebbero consentire loro di muoversi senza difficoltà.

Le specifiche sugli strumenti di contenzione in Trentino stabiliscono che devono avere una lunghezza minima di 4 metri, essere muniti di due moschettoni rotanti alle estremità e essere agganciati a un’altezza massima di un metro dal suolo, adeguata all’altezza del cane. In caso di necessità di tenere l’animale legato per più di 12 ore consecutive durante il giorno, deve essere previsto un momento di sgambamento.

La decisione della Giunta provinciale del Trentino di definire in modo chiaro i criteri per la custodia alla catena o ad altri strumenti di contenzione simili degli animali d’affezione per ragioni di sicurezza è un importante passo in avanti per garantire il benessere degli animali e per la tutela dei loro diritti.