Molto spesso si ha l’errata convinzione che una volta ottenuta una vittoria in Tribunale, o semplicemente un provvedimento da parte del Giudice che obbliga un soggetto a tenere determinati comportamenti, i problemi siano finiti, che non ci sarà più nulla di cui discutere.
Tale convincimento è errato soprattutto nelle questioni di famiglia.
Il fatto che un genitore sia tenuto al versamento di un contributo al mantenimento, che debba frequentare i figli in determinati giorni o che li debba riportare in determinati orari non significa che lo farà.
Anzi, capita sovente che il provvedimento del giudice venga completamente disatteso.
Che cosa si può fare in questi casi?
Esistono diverse opzioni, in sede civile e in sede penale, fermo restando che la mancanza di capacità genitoriale non può essere colmata.
Prima opzione legata al mancato versamento del contributo al mantenimento.
In sede civile si può chiedere al Giudice di far versare il contributo al mantenimento direttamente dal datore di lavoro.
Nei casi in cui ci siano già chiari segnali della volontà di essere inadempienti, si può ricorrere ai sequestri preventivi o, come previsto dal 4° comma dell’art. 156 c.c, il giudice, se esiste il pericolo che il genitore possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi economici posti a suo carico, può condannare lo stesso di prestare idonea garanzia reale, come il pegno, o personale, ad esempio una fideiussione bancaria.
Inoltre si può agire direttamente con il precetto ed il pignoramento per recuperare le somme non versate.
In sede penale il mancato versamento del contributo disposto in favore dei figli, o meglio la mancata assistenza ai figli o al coniuge, determina il configurarsi del reato previsto dall’art. 570 bis: sia nei confronti dei figli sia nei confronti del partner e non rileva se la coppia sia
stata sposata o meno.
I figli sono sempre e comunque tutelati.
Seconda opzione legata al mancato rispetto degli altri obblighi imposti dal Giudice.
In sede penale, come sancito dalla Cassazione con sentenza n. 23059 del 18 aprile 2023, chiunque eluda l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l’affidamento di minori, commette il reato previsto e punito dall’art. 388 c.p., rubricato come “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”.
In sede civile il totale disinteresse mostrato nei confronti dei figli, o comunque l’atteggiamento pregiudizievole nei confronti del minore, può portare ad una modifica dell’affidamento.
Pertanto si potrebbe configurare un’ipotesi di affido esclusivo o anche di affido super esclusivo – affido rafforzato. E’ comunque importante ribadire che non tutti i comportamenti posti in essere da un genitore costituiscono una violazione del provvedimento del giudice.
Solo la volontaria e dolosa inosservanza dei provvedimenti emessi determina la possibilità di modificare l’affidamento e di denunciare l’altro genitore ricordando che le false accuse mosse nei confronti di un genitore, soprattutto se relative alla capacità genitoriale, possono portare, in alcuni casi, alla perdita dell’affidamento a carico di chi ha denunciato falsamente o superficialmente.
Sara Astorino, legale, consulente Aduc