Il caso Garlasco torna a sollevare un tema che va oltre la cronaca giudiziaria: il confine tra diritto di informare e spettacolarizzazione mediatica. A intervenire è il Garante per la protezione dei dati personali, che ha rivolto un nuovo e fermo richiamo ai media dopo la diffusione online di contenuti relativi ai colloqui tra Alberto Stasi e il suo avvocato difensore.
L’Autorità prende atto della rimozione del servizio televisivo nel quale erano stati riportati audio e trascrizione delle conversazioni tra Stasi e il legale, ma ricorda che si tratta di comunicazioni protette e vietate dal Codice di procedura penale. La vicenda era stata stigmatizzata nelle scorse ore anche dall’Unione delle Camere penali italiane.
Nel comunicato diffuso il 15 maggio 2026, il Garante rinnova il richiamo al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, delle Regole deontologiche dei giornalisti e delle garanzie costituzionali. Il punto, per l’Autorità, non riguarda soltanto la liceità della pubblicazione di un singolo contenuto, ma il modo in cui una vicenda di cronaca viene trasformata in racconto permanente, spesso oltre ciò che è davvero essenziale per informare.
Con riferimento ai fatti di Garlasco, il Garante parla infatti di una “continua e morbosa spettacolarizzazione” della vicenda, in contrasto con il principio di essenzialità dell’informazione e potenzialmente lesiva del rispetto dovuto alla persona e alla sua dignità.
È un limite che, sottolinea l’Autorità, deve valere per tutti: per la vittima e i suoi familiari, ma anche per gli indagati e per le persone che, a vario titolo, vengano coinvolte o semplicemente richiamate nella narrazione mediatica.
Il passaggio più rilevante riguarda anche la circolazione successiva dei contenuti. Il Garante ricorda infatti che non solo l’acquisizione o la prima diffusione illecita possono costituire una violazione: anche la riproduzione, la condivisione o l’ulteriore pubblicazione di materiali ottenuti in modo illecito possono integrare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Il richiamo riguarda quindi non soltanto televisioni e testate giornalistiche, ma anche piattaforme online, social network e tutti i soggetti che rilanciano contenuti sensibili senza interrogarsi sulla loro origine e sulla loro effettiva rilevanza informativa.
L’Autorità ha infine confermato di continuare a vigilare sulla vicenda, anche alla luce dei reclami ricevuti dagli interessati, riservandosi ulteriori interventi rispetto alle istruttorie già aperte, anche nei confronti di eventuali utilizzatori di contenuti acquisiti o diffusi illecitamente.

