A far data dal 15 di gennaio 2026 il terzo pilastro dell’arbitrato Italiano per i consumatori diventa una realtà. Dopo Arbitro Bancario Italiano (Abi) e Acf, Arbitro delle controversie finanziarie, arriva “finalmente” anche quello assicurativo, la cui sigla sarà “Aas”.
Con questa attesa introduzione cade l’ultimo tabù di un sistema che si è sempre autoreferenziato (e riciclato) rispetto ai diritti dei cittadini e in particolar modo quelli dei consumatori.
Un sistema, quello delle assicurazioni, spesso problematico. Che nel corso della sua storia ha dimostrato una reale volontà di assumersi le responsabilità solo a seguito di importanti decisioni della Magistratura, che ne hanno imposto la revisione dei meccanismi di funzionamento.
Il sistema delle assicurazioni, nel corso degli anni, ha potenzialmente penalizzato, in moltissimi ambiti, l’affidabilità riposta in uno strumento (l’assicurazione) che avrebbe dovuto e potuto esprimere elementi di solidarietà e cooperazione, ma che si è realisticamente risolto in troppe circostanze in una “business machine”. A volte complessa e di difficile interpretazione. Dove sono proliferate prassi contrarie al codice del consumo.
Sul neonato Arbitro ci sono aspettative.
In termini di equità. Ragionevolezza e buon senso. Un Arbitro che viene da lontano e che si è reso necessario a seguito di numerosi prodotti assicurativi “tossici” che sono stati distribuiti ai risparmiatori, spesso da reti di venditori senza scrupoli, creando una difficile commistione tra elementi dell’assicurazione e altri della finanza. Non ultimo il pesantemente criticato ruolo di periti e mediatori delle assicurazioni, troppo spesso coalizzati, per interesse, a svilire, negare o penalizzare le richieste dei cittadini, operando tramite comportamenti tesi a generare sudditanza nei confronti del grande fratello Assicurazione.
In quella che non era la parità delle armi, con il risultato di rendere il mercato assicurativo affetto da non poche sperequazioni. Una selva dove la rinuncia a far valere i diritti è da troppo tempo elemento preponderante. Non essendo peraltro più possibile nascondersi dietro a imprecisate autotutele da truffe e raggiri di cui le imprese di assicurazioni sono state in non pochi casi vittime, ma che sono anche state utilizzate come leva per ottenere un campo di battaglia decisamente favorevole. Ai danni dei consumatori. Che hanno pagato, nel vero senso della parola, sia quando c’era da dare che quando purtroppo c’era da prendere.
Un’eredità che rappresenta la prima casistica innominata. Che ha già più volte interessato l’IVASS (sotto la cui egida è costituito l’Arbitro) e che pur avendo sempre recepito le istanze problematiche dei consumatori, non aveva strumenti utili ed efficaci per fare diritto nel senso dei c.d. precedenti.
Abbiamo cioè imparato che non è tanto il significato della decisione arbitrale a fare la differenze, quanto l’indirizzo che poi il segmento stragiudiziale, nello studio dei precedenti (le decisioni), è in grado di offrire alla prassi della vendita e della gestione dei rapporti, così scardinando quando accade – una serie di usi e consuetudini a volte “di piazza”, che hanno penalizzato prima di tutto il mercato e, a cascata, i cittadini.
Questa primaria funzione, importante per come si dovranno concepire i ricorsi, la possiamo estrapolare dal provvedimento che ha istituito l’Aas in attuazione dell’articolo 187.1 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), recependo il contenuto dell’art. 15 della Direttiva UE 2016/97 (Insurance Distribution Directive). Senza tralasciare i lavori sottesi al regolamento adottato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro della Giustizia, su proposta proprio dell’IVASS (D.M. 6 novembre 2024, n. 215).
Pertanto sembra corretta l’affermazione ripresa ovunque e cioè che “l’Arbitro Assicurativo (AAS) è un organismo indipendente e imparziale a cui i cittadini e le imprese possono rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa che sorgono con le compagnie e gli intermediari assicurativi”.
Tuttavia sulla scorta del “bagaglio a mano” di matrice europea che si porta dietro, è utile precisare che nella redazione dei reclami la circoscrizione identitaria non dovrebbe tralasciare l’aspetto dell mercato. Quella stabilità e quella efficacia che in ambito europeo i regolamenti hanno cercato di armonizzare.
L’armonizzazione delle regole è un significativo passaggio che ci ha insegnato, nei precedenti dell’Abi e dell’Acf, come la scienza del diritto non tralascia l’uniformità con cui lo stesso deve trovare applicazione. Giova osservare che un’applicazione statistica e reiterata, a mò di blocco corporativo, di una o più interpretazioni contrarie alle esigenze del mercato (quale probabilmente alcune imprese assicurative potrebbero patrocinare)viola quella uguaglianza, nel rispetto dei diritti, che finisce poi per penalizzare paradossalmente proprio il mercato stesso. Questo quindi potrebbe essere il primo elemento per qualificare la redazione degli atti pro-consumatori e la difesa (controdeduzioni) ad opera delle assicurazioni.
Il ricorso ha un costo contenuto di 20 euro (restituiti in caso di accoglimento) e può essere presentato da chiunque, anche senza legale. Si consiglia, però, di valutare attentamente se avvalersi di un avvocato. Per non replicare i diversi errori (specialmente in sede Acf) di ricorsi fatti anche con l’uso dell’Intelligenza Artificiale, nonché di siti web che promettono assistenza gratuita avvalendosi di atti fotocopia (e con anche alte percentuali di corrispettivo in caso di accordi o vittoria), financo improbabili vademecum su siti, forum e altro, che hanno finito per avere torto e vedere pregiudicati i propri diritti.
E’ bene trarre buon esempio dal ruolo che in altri procedimenti arbitrali hanno assunto nel corso degli anni i regolamenti europei. Tanto che oggi troviamo tra le migliori decisioni arbitrali, che hanno efficacemente influenzato il mercato, facendolo crescere e maturare a vantaggio di tutti gli operatori, proprio quelle che hanno dato spazio a interpretazioni in linea con i più importanti precetti dell’economia, della regolamentazione e del mercato europeo.
Potrebbe quindi essere ragionevole e utile riflettere sul fatto che l’arbitro assicurativo italiano ha una matrice europea. E questo ha un significato nello studio della scienza del diritto da applicare, sia sul come che sul perché.
Forte delle precedenti esperienze, anche per l’Aas si è adottata una struttura semplice, improntata ed ispirata a criteri di rapidità ed economicità.
Il ricorso è deciso entro 180 giorni con possibilità di una proroga, per controversie particolarmente complesse, di ulteriori 90.
Fra le quali quelle che toccano diritti non propriamente o sistematicamente riconducibili alla responsabilità diretta dell’impresa assicurativa. Su cui è probabile che le assicurazioni punteranno ad una inammissibilità. Pure guardando ad una carenza degli elementi allegati e probatori da parte dei ricorrenti. In special modo citando eventuali prassi meramente esplorative. Che non offrono reale consistenza alla pretesa, bensì si palesano come una strumentalizzazione delle ricostruzioni in fatto, ma destituite di fondamento in diritto.
Una condotta difensiva che – lato imprese di assicurazione -, potrebbe dare ottimi risultati: le norme sulla responsabilità del mercato assicurativo si prestano a impostare questo primo sbarramento. Un inammissibilità che avrebbe una duplice funzione. Da un lato, se accolta, tagliare la gambe e risolvere immediatamente il ricorso. Senza decidere sul merito. Oppure, nel caso sia rigettata, insinuare le ragioni per cui il ricorso stesso dovrebbe essere respinto.
Lato consumatori, si suggerisce di lavorare come negli scacchi, alla mossa immediata ma pensando a quelle successive. In base alla mia esperienza in ambito ‘Acf e’Abi, è importante ridurre il campo di probabilità della difesa dell’altra parte. Provocando una sorta di collo di bottiglia o inversione dell’onus probandi. Sfruttando, in particolare, la tendenza delle assicurazioni a riparare dietro al concetto di negazione plausibile. Finendo per elaborare posizioni più simili ad una resistenza da una prassi interna piuttosto che su argomentazioni del diritto che siano veramente ed equamente dirimenti.
Tutto ciò evitando tentativi di irretire o ingannare l’Arbitro. Partendo dal presupposto che una valida difesa, riagganciandosi al concetto di tutela del mercato, punta all’elaborazione in chiave persuasiva ma non decettiva.
L’Arbitro va aiutato da entrambe le parti a svolgere il proprio ruolo. Da cui si ribadisce la centralità della redazione del reclamo, antecedente al ricorso.
La possibilità di ricorso segue il reclamo che è condizione di procedibilità. E’ il ricorso stesso (quantunque non ancora redatto) che attribuisce al reclamo un’importanza e un ruolo fondamentale. La stesura del reclamo deve quindi seguire criteri di elaborazione che consentano alla controparte di esprimere una risposta esaustiva nel merito delle censure sollevate, così da poter entro i successivi 45 giorni replicare.
Si consideri che già il reclamo identifica la composizione del Collegio il quale, formato da 5 membri, dovrà essere espressione e attuazione del pluralismo degli stessi. Ci sarà quindi differenza di nomine a seconda che il ricorso venga indirizzato a un’impresa di assicurazione o un intermediario, così come se il ricorrente sia consumatore o imprenditore / professionista.
Il reclamo pertanto definisce già una parte rilevante di questo aspetto e nel farlo non deve tralasciare la strategia difensiva tanto nella sua redazione quanto nella risposta, perché le parti “sanno già” che tipo di collegio sarà poi chiamato a decidere.
E’ bene ricordare che le decisioni del Collegio sono autorevoli ma non vincolanti. Cioè non sono esecutive come in un tribunale. Ma l’assicurazione – sconfitta – se non ottempera, subisce la pubblicazione dell’inadempimento (in quelle che sono delle sorte di black list di pubblicità negativa) e il fatto che la parte che ha avuto ragione, qualora si rivolgesse al Giudice competente, depositerebbe la decisione del Collegio. Che pur non essendo vincolante, aprirebbe a una responsabilità aggiuntiva a carico dell’ assicurazione inadempiente. Non ultimo tenendo eventualmente anche conto degli artt. 91 e 96 cpc.
La titolarità dell’azione (‘assunzione del ruolo), con l’azione introduttiva, appartiene al contraente, sia esso assicurato, beneficiario, oppure al danneggiato, con riferimento a un contratto assicurativo già perfezionato e concluso. Questo significa che tale contratto sarà la prima e principale allegazione. Chi desidera fare il reclamo prima ed eventualmente poi il ricorso, se non è in possesso del contratto o di tutti gli elementi utili, dovrà attivare prima del reclamo istanza per ottenere la documentazione o, a seconda del caso, presentare la richiesta di accesso agli atti secondo il codice delle assicurazioni.
Si consideri che nella scienza del diritto, quando si parla di contratti, alcune terminologie assumono una determinata rilevanza a seconda della fattispecie a cui si richiamano. Per cui costruire una difesa ed elaborare una strategia partendo dal perfezionamento del contratto, non significa necessariamente lavorare solo sul significato proprio delle parole o delle terminologie, bensì importare un compendio interessante e affascinante del diritto.
Questo aspetto è rilevante perchè apre al concetto di “criticità”, che dovrà essere ben studiato sia lato ricorrente che lato assicurazione resistente.
Quindi, un breve riepilogo delle fasi:
1) acquisizione della documentazione
2) redazione e presentazione del reclamo
3) redazione e presentazione del ricorso attraverso la procedura on line, guidata.
Tuttavia la fase antecedente sembra possa essere preceduta da un reclamo all’IVASS, che a seconda dei casii potrebbe inserirsi nell’aspetto documentale di cui l’attore potrebbe successivamente servirsi.
Sono elementi preclusivi relativi al valore, avuto riguardo alla richiesta di somme di denaro:
1) 300.000 euro per le polizze vita che prevedono il pagamento della prestazione solo in caso di morte.
2) 150.000 euro per le altre polizze vita.
3) 25.000 euro per le assicurazioni danni
4) 2.500 euro per il danneggiato che agisca direttamente contro l’impresa.
Notare che se l’azione è promossa per l’accertamento di un diritto, o di eventuali obblighi o facoltà, non sussiste un limite di valore. Differenza destinata ad avere un diverso impatto nella strategia difensiva da adottare.
Sussistono anche circostanze per le quali non si deve presentare il ricorso. Fermo restando che la presenza di una di queste dovrebbe emergere dopo il reclamo: la prima eventuale risposta da parte dell’assicurazione è quella che nega alla radice la procedibilità perché lo strumento stesso non è percorribile.
Vediamone alcune:
1) la controversia riguarda un sinistro stradale per cui deve intervenire il fondo di garanzia per le vittime della strada o della caccia.
2) la controversia rientra nella competenza della Consap.
3) la controversia riguarda una polizza a copertura di grandi rischi (in ambiti particolari come quelli dell’impresa, della navigazione e del trasporto aereo).
4) la controversia è risolvibile unicamente tramite l’assunzione di mezzi di prova che non trovano spazio nell’arbitrato, come testimonianze o perizie tecniche.
5) nel caso in cui l’attore si sia già rivolto a un giudice o abbia avviato la mediazione o una negoziazione assistita per la medesima controversia. A meno che in quest’ultimo caso la mediazione o negoziazione non si sia conclusa con un mancato accordo
6) qualora il ricorrente abbia già ottenuto una decisione da parte del collegio.
E’ importante verificare il criterio della sede e/o del regime di stabilimento per identificare se è possibile o meno presentare il ricorso. Tenendo conto anche di quegli operatori che aderiscono alla rete Fin-Net. A tal proposito è disponibile un questionario interattivo dal sito di IVASS che consente all’attore di verificare se può o meno presentare il ricorso.
La preclusione temporale è:
1) il ricorso dev’essere presentato entro 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo.
2) i fatti oggetto del ricorso non siano risalenti a più di 3 anni dalla data in cui si è presentato il reclamo.
Notare che pare non sussistere un vero e proprio obbligo a non presentare una perizia di parte. Mentre per l’assunzione di prove testimoniali, non sarebbe possibile stante il procedimento. Una perizia pro parte è allegabile al reclamo e può essere utile perché impone alla controparte di prendere una posizione anche sulla stessa. Si rammenta che il reclamo definisce l’oggetto del contendere, introduce il petitum e come tale è uno strumento per la successiva redazione del ricorso.
Si tenga presente, inoltre che (da quanto sembra allo stato attuale) prima della presentazione del ricorso è possibile presentare un reclamo all’IVASS. Se si presenta anche e nel mentre, cioè prima della risposta, un ricorso all’Arbitro. il reclamo all’IVASS s’interrompe. Questo potrebbe significare che prima di presentare un reclamo e il successivo ricorso è anche possibile presentare un reclamo all’IVASS, che eventualmente – pronunciandosi – potrebbe aggiungere merito e contenuto alle ragioni dell’attore. Non pare invece che sia percorribile l’ipotesi di presentare un reclamo e successivamente alla risposta, entro i termini, presentare altrettanto ricorso all’IVASS allo scopo di allegarlo al ricorso contro l’esito non soddisfacente del reclamo. Questo perché l’assicurazione, per poter rispondere nel merito, deve ricevere l’oggetto delle contestazioni e le prove già complete. Si finirebbe per pregiudicare la possibilità dell’assicurazione di aderire al parere dell’IVASS
nella decisione al reclamo. Potenzialmente gravando peraltro l’Arbitro di un maggior numero di ricorsi.
E’ opportuno ricordare che il Collegio decide secondo diritto. Mentre in alcuni casi decide secondo equità, come può essere per le RC-auto, oppure a richiesta di entrambe le parti.
Il ricorso può anche essere ritirato, nonché definito, in alternativa a una decisione, con una proposta conciliativa che il Collegio può formulare alle parti, anche su richiesta di quest’ultime che, comunque, possono anche arrivare a una definizione amichevole per conto proprio.
Questo sembrerebbe depotenziare (e non poco) il ruolo della mediazione tipica anche dell’attività del liquidatore. Infatti non è possibile presentare un ricorso se nel mentre si è attivata una mediazione/negoziazione a patto che la stessa si concluda. Anche se è possibile avvalersi del tentativo di conciliazione da parte del Collegio perché questa potrebbe essere la miglior exit strategy di fronte a furbizie e scarso interesse da parte del mediatore / liquidatore. Interrompere quindi una trattativa a senso unico e andare verso l’Arbitro, con il ricorso quale mezzo per raggiungere un accordo sotto l’egida di una direzione più vicina alla scienza del diritto.
Sembra molto interessante questo possibile sviluppo per i consumatori.
Per quanto riguarda le tempistiche del ricorso sono organizzate secondo lo schema:
1) 40 giorni per la replica al ricorso nella formula delle controdeduzioni.
2) 20 giorni per ciascuna parte per la controreplica.
3) 90 giorni dal completamento del fascicolo (salvo proroga motivata) per ottenere la decisione.
L’atto introduttivo quindi reca la dicitura “ricorso”, mentre la risposta è una “controdeduzione”, a maggior ragione della necessità di posizionarsi sulle eccezioni sollevate dal ricorrente. Successivamente non avremo “memorie” di replica, bensì la formula già nota delle controdeduzioni per entrambe le parti, e quindi l’ultimo a depositare (l’assicurazione) non ha le precisazioni o le conclusioni.
Il ricorso può essere accolto in tutto o in parte e per darvi esecuzione sono attribuiti 30 giorni.
In conclusione si precisa che le informazioni contenute in questo articolo sono volutamente sintetiche e non hanno la pretesa di essere un vademecum per la redazione dei ricorsi. Molti sono gli argomenti che dovrebbero essere sviluppati e i passaggi che il difensore – sia lato consumatori che assicurazioni – deve tenere in considerazione.
Tutto ciò per poter patrocinare le eventuali criticità in fatto e in diritto con indicazione della scienza del diritto nella sua elaborazione di giurisprudenza e dottrina. Mentre per l’assicurazione significa onorare la dimostrazione di trasparenza, lealtà, correttezza e conformità ai regolamenti e alle norme che disciplinano e organizzano, senza pregiudizio per la controparte, l’attività assicurativa.


