Con la Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) torna d’attualità il Fondo Indennizzo Risparmiatori (Fir – istituito con legge di Bilancio 2019). I commi da 762 a 765 dell’articolo 1 riaprono infatti una partita che molti consideravano chiusa, offrendo una nuova possibilità a chi aveva già presentato domanda senza però ottenere il rimborso, in tutto o in parte, per problemi formali.
Il meccanismo è semplice: chi aveva rispettato i termini (in 140mila presentarono domanda) ma si era visto respingere la richiesta per documentazione incompleta o irregolarità procedurali può oggi ripresentarla. La valutazione tornerà in capo alla Commissione tecnica, prevista già dalla normativa del 2019, mentre restano invariati requisiti e criteri di accesso.
Non si tratta quindi di una riapertura generalizzata, ma di una seconda occasione mirata. I destinatari sono i risparmiatori coinvolti nei dissesti bancari degli anni passati tra cui Banca Marche, Banca Etruria, Carichieti e Carife che avevano già avviato la procedura tramite Consap, senza riuscire a portarla a termine con esito positivo.
I crac del 2015-2016 coinvolsero circa 130.000 risparmiatori, secondo i dati diffusi all’epoca dal Ministero dell’Economia. Secondo Banca d’Italia, le perdite complessive per i detentori di obbligazioni subordinate e azioni dei quattro istituti furono stimate in oltre 430 milioni di euro.
Il punto decisivo è il tempo
Il decreto di nomina della nuova Commissione è stato pubblicato il 12 marzo 2026, da quella data decorrono i 120 giorni previsti dalla legge. La scadenza è fissata al 10 luglio 2026 ed è perentoria.
Cosa fare subito
Chi ritiene di rientrare tra i beneficiari deve muoversi subito (il Fir aveva fissato un tetto massimo di indennizzo pari al 95% delle perdite per i risparmiatori con ISEE inferiore a 35.000 euro). Il primo passo è verificare la propria posizione presso Consap, per capire se la domanda risulta agli atti e per quale motivo è stata respinta o sospesa. Subito dopo è necessario recuperare e mettere in ordine tutta la documentazione a partire dagli ordini di acquisto, contabili, estratti conto titoli, certificazioni dell’intermediario, oltre alla documentazione contrattuale e al questionario MIFID.
Va ricordato che il fondo riconosce indennizzi per le obbligazioni subordinate e, in misura più limitata, per le azioni, mentre restano escluse le obbligazioni ordinarie.
Chi all’epoca si era rivolto ad associazioni di consumatori o di azionisti dovrebbe già disporre della base documentale, ma è comunque opportuno verificarne la completezza.
Roberto Cappiello
Consulente e pianificatore finanziario indipedente, responsabile sede Brescia di Aduc

