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Snæfellsjökull, Iceland Pubblicato il 17 agosto 2016 Canon, EOS 5D Mark II Può essere utilizzato gratuitamente ai sensi della Licenza Unsplash
Attualità

Il conducente è responsabile della morte del passeggero che viaggiava senza cinture di sicurezza

Dal 1988 indossare le cinture di sicurezza è obbligatorio sia per il conducente che per il passeggero seduto sul sedile anteriore.
Dal Dicembre 2022 tale obbligo è stato esteso a tutti colori i quali si trovano sul veicolo inclusi, quindi, anche i passeggeri seduti sui sedili posteriori.
Tale norma, art. 172 CdS, tuttavia, viene in genere ignorata anche in virtù della falsa convinzione dei conducenti di non essere responsabili se un passeggero, soprattutto se seduto dietro, non indossa la cintura.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 46566 del 18 Dicembre 2024 (1) ha chiarito definitivamente che, contrariamente a quanto comunemente ritenuto, il conducente è ritenuto responsabile per ogni danno, ed anche per la morte, del passeggero, indipendentemente da dove questi sia seduto, se non indossa le cinture di sicurezza.

Il Caso

Una donna che guidava un veicolo nelle ore notturne rimaneva coinvolta in un sinistro perché non riusciva ad arrestare in tempo il proprio veicolo dopo la comparsa improvvisa di un cane.
A causa della condotta non conforme alle regole del CdS, che obbligano ad arrestare in tempo il proprio veicolo in ogni situazione, urtava contro una recinzione ed il veicolo si capovolgeva.
A causa di ciò un passeggero, che non indossava le cinture sicurezza, moriva a causa dell’impatto.
La donna veniva così accusata di omicidio colposo.
Dopo un lunghissimo iter procedimentale la condanna è stata confermata dalla Corte di Cassazione.

Le ragioni della Corte di Cassazione

Risulta infatti accertata, si legge nella decisione, la violazione dell’articolo 172 del CdS e che l’analisi effettuata dal CTU aveva dimostrato anche che se il passeggero avesse indossato la cintura di sicurezza l’evento morte non si sarebbe verificato.
Argomenta, inoltre, la Corte come, secondo un consolidato indirizzo di legittimità, “il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto e ad omettere l’intrapresa marcia (39136/2022) e ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura”.

1 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2024/dicembre/2P_46566_2024_SENTENZA.pdf

Sara Astorino, legale, consulente Aduc