Rimborso spese straordinarie per figli anche se non concordate

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La Cassazione con l’ordinanza 9392/25 ha chiarito che se un genitore anticipa per intero le spese straordinarie a favore dei figli, può chiedere il rimborso all’ex coniuge anche se l’esborso non è stato preventivamente concordato tra le parti, purché sia stato sostenuto direttamente per le esigenze dei figli e sia compatibile con il tenore di vita della famiglia.

Infatti, continua la Cassazione, è necessario il preventivo accordo tra genitori solo per le spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, anche se la mancanza di preventivo consenso non determina comunque, automaticamente, il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro, ma sarà soggetta alla valutazione del giudice sulla rispondenza all’interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare.

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Smeralda Cappetti, legale, consulente Aduc

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