l caso vede come protagonisti due consumatori che avevano acquistato biglietti aerei per la tratta Roma–Dubai–Bangkok. A causa di un incendio all’aeroporto di Dubai, il primo volo, pur partito in orario, fu costretto a rientrare a Roma ripartendo con forte ritardo e giungendo a destinazione troppo tardi per consentire la coincidenza per Bangkok. La compagnia inseriva i due passeggeri su un volo solo nella tarda serata del giorno successivo, senza fornire adeguata assistenza durante l’attesa, costringendoli a pernottare in aeroporto e determinando loro la perdita di una notte presso l’hotel già pagata oltre un giorno di vacanza.
I due consumatori agirono quindi dinanzi al Giudice di pace competente chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Il Giudice, in accoglimento della domanda, riconosceva la sussistenza di un danno non patrimoniale che liquidava in via equitativa. La compagnia aerea impugnava la sentenza di primo grado e il Tribunale competente, in funzione di Giudice di Appello, accoglieva la domanda ribaltando la prima pronuncia e negando il ristoro economico.
Avverso tale decisione i passeggeri hanno proposto ricorso per Cassazione, cui la compagnia ha resistito con controricorso.
La Corte di Cassazione con questa interessante ordinanza (n. 8999/2026) ha “appoggiato” la decisione di primo grado e ha stabilito che l’aver trattenuto i passeggeri per oltre 24 ore senza assistenza da parte del vettore aereo, poichè ha comportato la violazione di un diritto costituzionalmente garantito quale la libertà di circolazione tutelata dall’art. 16 Cost., ben ha provveduto il Giudice di Pace nel riconoscere il risarcimento di un danno non patrimoniale.
Sul punto la Corte di Cassazione, nel richiamare il contenuto di una sentenza a Sezioni Unite (n. 26972 del 2008), ha chiarito che il danno non patrimoniale è risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ma anche laddove il fatto illecito verificatosi, non si sia limitato ad un mero disagio o pregiudizio, ma abbia gravemente violato i diritti della persona determinando una lesione giuridicamente rilevante.
Nel caso concreto, i due passeggeri sono stati costretti a rimanere in aeroporto, non potendosi recare in hotel, senza possibilità di scelta e senza assistenza da parte del vettore aereo; tutto ciò ha rappresentato una limitazione concreta alla libertà personale degli istanti e dunque una lesione ad un diritto di rilevanza costituzionale, presupposto sufficiente per il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 cc..
Infine l’ordinanza offre un ulteriore chiarimento. In materia di trasporto aereo, le norme internazionali (Convenzioni di Varsavia e di Montreal) stabiliscono i presupposti della responsabilità del vettore, ma non definiscono quali danni non patrimoniali possano essere risarciti.
Spetta quindi al giudice valutare caso per caso se vi sia stata la lesione di un diritto fondamentale.
Con l’ulteriore conseguenza che non ogni disagio dà luogo a risarcimento: è necessario che il ritardo sia rilevante (come nel caso di oltre 24 ore), che abbia inciso su un diritto fondamentale e che il pregiudizio subito sia effettivo e di una certa gravità.
In conclusione, l’ordinanza della Corte di Cassazione ha importanti ricadute pratiche, in tema di ritardi o cancellazioni dei voli in quanto la tutela dei viaggiatori risulta rafforzata sul piano giurisprudenziale, con il principio per cui è più agevole ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale quando questo integri la lesione di un diritto costituzionale inviolabile. Allo stesso tempo, la Suprema Corte precisa che non è necessario indicare espressamente la norma violata: è sufficiente esporre i fatti, spettando poi al giudice il compito di qualificarli giuridicamente caso per caso.

