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Mutui: sentenza storica della Cassazione

Dichiarati nulli gli interessi calcolati con l’Euribor. Adesso c’è il diritto al rimborso… ma come sempre nulla di automatico.

La Cassazione dà il via libera alle richieste di rimborso in risposta al «cartello» che le banche auttuarono ai danni dei correntisti-mutuari tra il 2005 ed il 2008 e che alterò il mercato dei mutui Euribor. Ma poiché, come sempre, nulla è automatico in Italia, chi ha già estinto il mutuo farebbe meglio a sbrigarsi poiché la prescrizione incombe .

Una decisione della Cassazione ha terremotato il mercato dei mutui. Con la sentenza n. 34889 del 13 dicembre 2023 i giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito il diritto al rimborso degli interessi pagati sui mutui a tasso Euribor che sono stati manipolati nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2008. Il rimborso è naturalmente relativo esclusivamente alla finestra temporale indicata.

Cosa è l’Euribor

Euribor sta per «Euro interbank offered rate». Si tratta del tasso di riferimento quotidianamente comunicato dallo «European Money Markets Institute». L’Euribor è utilizzato come riferimento per i tassi di interesse di una quantità di prodotti finanziari, fra i quali anche i mutui. I mutui a tasso Euribor presentano un tasso d’interesse variabile. Al momento dell’accensione di un mutuo, il tasso medio applicato dalle banche viene calcolato in base all’Euribor. Di regola, i mutui a tasso Euribor vengono indicizzati con diverse scadenze: 1 mese, 3 mesi, 6 mesi o 12 mesi. Ad ogni scadenza il tasso di interesse viene aggiornato all’indice Euribor.

La manipolazione accertata

Nel 2013 la Commissione Europea ha accertato una manipolazione dell’indice Euribor avvenuta tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008. In pratica alcune fra le principali banche europee (Barclays Bank, Deutsche Bank, Société Générale e Royal Bank of Scotland) crearono un «cartello» e si misero d’accordo per alterare i tassi di interesse a danno dei correntisti-mutuari. Anche altre banche, estranee all’accordo, utilizzarono pero’ quello stesso parametro di riferimento manipolato. Insomma: «lo fanno loro perché n on farlo noi?».  Ecco perché la Cassazione ha stabilito che chiunque abbia acceso un mutuo i cui parametri abbiano risentito della manipolazione dell’Euribor ha diritto a un rimborso.

Quanto avvenuto infatti viola, fra l’altro, l’articolo 2 della legge n. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) che vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante…”. “Le intese vietate – puntualizza la normativa – sono nulle ad ogni effetto”.

Nel prendere la loro decisione, i giudici della Cassazione hanno ribaltato la sentenza di appello secondo la quale le banche che non avevano partecipato al cartello non avevano alcuna responsabilità nei confronti dei clienti.

Ma come d’abitudine in Italia , tra il diritto al rimborso e il rimborso c’è sempre di mezzo il mare e la banca.

Certamente le associazioni in difesa dei consumatori possono sentirsi soddisfatte del risultato ottenuto e sono concordi nel parlare di un precedente storico nel diritto bancario. Ma i consumatori-correntisti-mutuari ?

Sono infatti due i parametri che occorre rispettare per poter ottenere il rimborso degli interessi indebitamente pagati:

– il mutuo deve essere stato stipulato durante la manipolazione dell’Euribor o prima;

– il tasso legale del mutuo deve essere legato all’andamento dell’Euribor.

Il rimborso sarà pari alla differenza fra il tasso di interesse applicato dalle banche e un tasso sostitutivo. Su un finanziamento di 100.000 euro la quota recuperabile si aggira fra i 6.000 e i 7.000 euro.

Ma questo «rimborso» è automatico da parte dell’istituto bancario? Certamente no!

E’ il «correntista mutuario» che deve attivarsi nel richiederlo all’istituto bancario producendo la documentazione contabile necessaria , ovvero la richiesta di rimborso che si deve basare su una perizia giurata di commercialista dfell’ammontare ingiustamente percepito dall’istituto bancario. In parole povere e nella realtà  : il correntista mutuario deve farsi assistere da ‘’ragioniere contabile’’ iscritto all’ordine e da un avvocato – quindi anticipare le spese per l’assdistenza dei professionisti – e , soprattutto, non deve trovarsi in posizione ‘’scomoda’’ con l’istituto.

Più avvantaggiati sono coloro che non hanno più rapporti con l’istituto bancario e che hanno il mutuo estinto, anche se rimane sempre il fatto di farsi assistere da professionisti (avvocato e ragioniere) e quindi anticipare le spese.  Ma attenzione, la prescrizione incombe: per far valere il proprio diritto bisogna agire entro 10 anni dal pagamento dell’ultima rata.

Un Paese che vuole esprimere Giustizia equa, a seguito della sentenza  n. 34889 del 13 dicembre 2023 emessa nel nome del popolo italiano, avrebbe resa esecutiva ed estendibile a tutti gli istituti bancari iscritti a Banca d’Italia e avrebbe ordinato a quest’ultima, come organo vigilante, di a sua volta emettere una delibera obbligando gli istituti bancari al ricalcolo e contestuale rimborso delle somme percepite in eccedenza sui mutui erogati tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008. Ma cosi’ non è stato.

Marco Affatigato

Riguardo l'autore

Marco Affatigato

nato il 14 luglio 1956, è uno scrittore e filosofo laureato in Filosofia - Scienze Umane e Esoteriche presso l'Università Marsilio Ficino. È membro di Reporter Sans Frontières, un'organizzazione internazionale che difende la libertà di stampa.

Nel 1980 la rivista «l’Uomo Qualunque» ha pubblicato suoi interventi come articolista. Negli ultimi anni, ha collaborato regolarmente con la rivista online «Storia Verità» (www.storiaverita.org) dal 2020 al 2023.