sabato, Febbraio 7, 2026
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Digital Shop: sono dovute le somme chieste anche dopo molti anni?

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Non poche sono le  richieste di consulenza da consumatori che sono stati abbonati ai servizi offerti della società Digital Shop (all’epoca anche Eurocom International srl).

Richieste di pagamento frequentemente simili tra loro. Apparentemente accomunate dal fatto che l’abbonamento originale sarebbe stato oggetto di recesso molti anni or sono da parte del consumatore e malgrado ciò si sarebbe rinnovato, anno dopo anno, generando mancati pagamenti. Alcuni consumatori non avrebbero restituito l’apparecchio per la decodifica e in particolare la smart card.

Molti si vedono altresì recapitare non solo il pagamento dei canoni maturati ma una penale e il conteggio degli interessi legali.
Giova sottolineare che pur essendoci delle similitudini nelle posizioni dei consumatori, è bene precisare che ad un attento esame, queste presentano verosimilmente delle differenze di non poco conto.

Potenzialmente rilevanti in diritto. Motivo per cui sembra azzardato ipotizzare un’omogeneità per il recupero del credito.

E’ bene sottolineare che esistono già diversi precedenti nei giudizi di merito (primo e secondo grado) che in alcuni casi hanno dato ragione alla società e in altri ai consumatori. Ci sono altresì delle decisioni di Cassazione, in particolare sollecitata dalla società, che però vedono la Suprema corte prendere decisioni che non le competono per il suo ruolo. Con la conseguenza che i capitoli dei ricorsi presentati sono stati definiti come inammissibili.

Ci sono quindi allo stato attuale dell’arte tutti gli elementi per parlare di un contrasto tra orientamenti.

Quest’ultimo riguarda fra l’altro, in sintesi:
1) la prescrizione;
2) il contenuto della proposta di abbonamento e in particolare la firma delle clausole ex. art. 1341 e 1342 c.c.;
3) la conclusione del rapporto a distanza con il riferimento a un prezzario;
4) la penale di euro 100,00;
5) le lettere di sollecito interruttive della prescrizione;
6) la redazione delle condizioni generali di abbonamento: l’interpretazione delle clausole e la loro effettiva valenza nel rapporto con il consumatore;
7) eventuali ulteriori interessi oltre a quelli legali;
8) il rinnovo automatico e la mancata restituzione del materiale ricevuto per attivare l’abbonamento.

Dallo studio delle pratiche emerge che da un lato la Digital Shop è portatrice di un interesse legittimo. Nel contempo, la serializzazione di questa procedura solleva perplessità di non poco conto.

Per quanto riguarda il contratto, lo stesso si presta ad una interpretazione critica. Peraltro oggi censurata da una rilevante parte della giurisprudenza.

Nel nostro diritto, la certezza dei rapporti tra contraenti ci mette di fronte a due fondamentali diritti di coloro che stipulano un contratto. Fra queste quello del proponente di mettere la parte accettante nelle condizioni di godere dei contenuti in modo pieno ed esclusivo, avendo come contropartita il giusto prezzo per il servizio offerto. Anche a distanza  di anni. Ferma restando la prescrizione.

E’ da tenere in considerazione che il contratto è retto dai principi della buona fede e della diligenza, dove la parte più debole, soprattutto nei contratti seriali, beneficia del principio del neminem laedere; cioè la controparte ha il compito di comportarsi con lealtà, trasparenza e correttezza al fine di non nuocere all’altro contraente. Tale principio impone di offrire tutto il supporto necessario per evitare i fraintendimenti. Questo anche per evitare di precostruire una situazione in cui una parte abbia ragione in diritto ma finisca per strumentalizzare trasformandola in un potenziale abuso dello stesso allo scopo di ottenere un indebita opportunità di arricchimento. E’ molto rilevante anche il fatto che la certezza del diritto mal si concilia con pendenze debitorie che si trascinano per moltissimi anni. In questo caso anche 20/30.

Per questo invitiamo i consumatori alla massima prudenza e cautela. Evitando di non considerare i solleciti di pagamento. Per tutelare le proprie ragioni è necessario studiare la propria posizione prima di prendere decisioni, evitando di svalutare per principio le richieste della società solo per il fatto che è trascorso molto tempo.

Si consiglia altresì di tenere ben presente il rischio di eventuali compensazioni delle spese legali negli eventuali giudizi, nel caso si arrivasse ad unl contenzioso anche a seguito di un opposizione al decreto di ingiunzione.

Marco Solferini, legale, delegato sede Aduc Bologna

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