Buoni postali. Prescirizione per rimborso. Cassazione

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La sentenza n. 5384/2026 della Corte di Cassazione,  si inserisce in un orientamento ormai consolidato in materia di buoni fruttiferi postali (ex multis, sentenza n. 3868/2026, ordinanze decisorie n. 3687, 3788 e 3789/2026)  accentuandone però le conclusioni e arrivando a delineare, per questa specifica categoria di strumenti di risparmio, un vero e proprio regime derogatorio rispetto al modello generale della tutela dell’investitore. 

Dall’esame della pronuncia si evincono diversi punti specifici:

 – il primo, riguarda la  natura giuridica dei BFP. La Cassazione ribadisce ancora una volta che i BFP non sono titoli di credito in senso stretto (dotati di letteralità e astrattezza), ma sono meri titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c., con la conseguenza che il loro contenuto non è determinato esclusivamente da quanto scritto sul documento, ma è soggetto a eterointegrazione;

– il secondo, riguarda appunto il principio di eterointegrazione e conoscibilità della disciplina. La Corte precisa che la disciplina  dei BFP, incluse le condizioni di rendimento, la durata, la data di scadenza e, di conseguenza, il termine di decorrenza della prescrizione, è stabilita da decreti ministeriali e prosegue affermando che la pubblicazione di tali decreti sulla Gazzetta Ufficiale, è lo strumento legale di conoscenza che rende la normativa opponibile erga omnes, inclusi i sottoscrittori. 

L’assunto muove dall’idea che la disciplina speciale dei buoni fruttiferi postali, in quanto pubblicata nei decreti ministeriali e dunque conoscibile aliunde, non escluderebbe la possibilità per il risparmiatore di attivarsi autonomamente, anche mediante consultazione della Gazzetta Ufficiale, per verificare durata e regime prescrizionale del titolo.

In sostanza, si presume, che il risparmiatore sia in grado di conoscere le condizioni del proprio investimento tramite questo canale ufficiale, senza che sussistano ulteriori obblighi informativi specifici a carico dell’emittente;

– il terzo, inerisce invece all’irrilevanza della mancata consegna del Foglio Informativo Analitico (FIA). La Corte statuisce che la mancata consegna del FIA al momento della sottoscrizione, sebbene prevista dal D.M. 19 dicembre 2000, non fonda un diritto al risarcimento del danno per il sottoscrittore il cui diritto al rimborso si sia estinto per prescrizione. Il ragionamento è che le informazioni essenziali per evitare la prescrizione (durata e scadenza) erano comunque conoscibili tramite la normativa pubblicata in Gazzetta Ufficiale;

– il quarto, evidenzia la natura oggettiva della prescrizione. Secondo la Cassazione, la prescrizione opera per il mero fatto oggettivo dell’inerzia del creditore, a prescindere dalle ragioni soggettive di tale inerzia. 

L’art. 2935 c.c., che lega la decorrenza della prescrizione alla possibilità di far valere il diritto, si riferisce esclusivamente a impedimenti di natura giuridica e non ad ostacoli di fatto, come l’ignoranza o la difficoltà di reperire le informazioni. Anche se tale difficoltà fosse riconducibile a una condotta colposa del debitore (come la mancata consegna del FIA), ciò non impedirebbe il decorso del termine prescrizionale. 

In sintesi, la Cassazione adotta un’interpretazione formalistica e rigorosa, ponendo l’onere della vigilanza interamente sul risparmiatore, la cui inerzia è considerata l’unica causa giuridicamente rilevante dell’estinzione del diritto.

La decisione della Corte, esamina anche il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) del 18 ottobre 2022, relativo a pratiche commerciali scorrette nella gestione dei buoni postali prescritti, nonché la sentenza del TAR Lazio del 1 settembre 2025 n. 15916. Pur riconoscendo il rilievo dell’azione dell’AGCM a tutela del consumatore medio e della correttezza del mercato, la Suprema Corte precisa però, che gli accertamenti dell’AGCM non hanno valore di prova legale e non vincolano il Giudice civile nel singolo rapporto obbligatorio. Resta inoltre necessario accertare, caso per caso, l’esistenza del nesso causale e la risarcibilità del danno alla luce dei principi civilistici sulla prescrizione e sulla responsabilità. Nel caso all’esame della Corte, il danno dedotto dal ricorrente coincide con la perdita del credito per prescrizione, in assenza di un occultamento doloso del debito da parte di Poste, cosicché trova applicazione la regola generale sopra evidenziata con conseguente esclusione di responsabilità risarcitoria. 

Dall’esame dettagliato della sentenza, emerge quindi come la giurisprudenza della Cassazione relativa ai BFP,  si pone in netto contrasto con i principi generali a tutela del risparmiatore e delinea un regime di NON tutela per il risparmiatore stesso. Il presupposto fondamentale è la qualificazione dei BFP, non come prodotti finanziari soggetti al Testo Unico Finanziario (TUF), ma come “titoli di legittimazione” (art. 2002 c.c.). Questa qualificazione esclude l’applicazione del robusto apparato di tutele previste dall’art. 21 del TUF e dalla normativa Consob. 

Mentre nella disciplina generale l’accento è posto sulla trasparenza sostanziale e sulla comprensione effettiva da parte del cliente, nel caso dei BFP, la Cassazione ritiene che la pubblicazione dei decreti ministeriali in Gazzetta Ufficiale, costituisca lo strumento di conoscenza legale sufficiente a rendere la disciplina (inclusa scadenza e prescrizione) opponibile erga omnes.   

Conseguenza immediata di questo approccio è il totale rovesciamento della logica sul nesso di causalità. 

Se nella disciplina generale la mancata informazione presume il nesso causale con il danno, nel caso dei BFP la Cassazione afferma che non è configurabile un nesso di causalità tra la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico (FIA) e il danno da prescrizione, poiché l’informazione era comunque legalmente conoscibile. L’inerzia del risparmiatore  quindi diventa di fatto,  l’unica causa giuridicamente rilevante del danno.  

E’ del tutto evidente che questa dicotomia appaia problematica. Se la ratio della tutela dell’investitore è proteggerlo dall’asimmetria informativa, non è chiaro perché proprio questa asimmetria sia considerata determinante per un’azione quotata (investimenti finanziari) e sia invece irrilevante per un buono postale, prodotto spesso percepito dal pubblico degli utenti come ancora più sicuro e quindi sottoscritto con un livello di attenzione inferiore. 

Da un lato, la Corte di Cassazione ha elaborato principi di altissima tutela per il risparmiatore nel mercato finanziario generale, fondati sulla trasparenza sostanziale e sulla presunzione del nesso causale. Dall’altro, la stessa Corte, per i buoni fruttiferi postali, adotta un criterio formalistico che offre una tutela significativamente maggiore alle Poste Italiane, basandosi su una presunzione di conoscenza legale da parte degli utenti che appare del tutto anacronistica nel contesto del moderno diritto dei consumatori.  

Alla luce della pronuncia (che pur rimanendo un orientamento, è comunque non di poco conto), non appaiono più sostenibili pretese risarcitorie aventi ad oggetto il capitale di buoni prescritti fondate unicamente:

– sulla mancata consegna del FIA;

– sulla mancata informazione individuale circa scadenza e decorrenza della prescrizione;

– sull’asserita incolpevole ignoranza, da parte del risparmiatore, del dies a quo (giorno dal quale) e del termine prescrizionale. 

Giulia Barsotti
legale, esperta diritto bancario, di famiglia e contrattualistico, collaboratrice Aduc

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