Riforma della Costituzione e disabilità. Quando le parole hanno un peso.

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Si sa che le parole non bastano, ma usare quelle giuste aiuta almeno a cambiare il modo di pensare e concepire e, guardandosi intorno, sarebbe già molto: così la nostra costituzione farà entrare la parola «disabilità» nell’articolo 3 e cancellerà «minorati» dal 38. Lo prevede il disegno di legge Guidi approvato all’unanimità in Commissione Affari costituzionali del Senato.

È il primo passo di un percorso parlamentare che porterà ad innovare la nostra Costituzione. Il passaggio dalla mera capacità residua di lavorare alla valorizzazione della persona è fondamentale per garantire a tutti una migliore qualità della vita, a partire dal linguaggio, fino alle disposizioni normative e a una spinta culturale che veda la persona con le sue potenzialità e senza fermarsi ai limiti.

Ed è nella lingua della Costituzione che è, per definizione, una lingua viva, dove ogni parola pesa come un macigno e orienta il futuro del Paese il vero cardine innovativo. Per questo motivo, i lavori della Prima commissione permanente del Senato sul disegno di legge costituzionale (ddl AS 1299) meritano una riflessione che vada ben oltre la cronaca parlamentare. Il testo approvato lo scorso 17 giugno ha sancito un passo avanti atteso da decenni. Ovvero la definitiva cancellazione della parola «minorati» dall’articolo 38 della Carta. Un atto di civiltà linguistica e culturale dovuto.

Il testo uscito dalla commissione lascia immutato l’articolo 3 (il principio di uguaglianza), concentrando le modifiche sull’articolo 38.

Qui viene introdotto un nuovo, modernissimo primo comma che recita che «la Repubblica riconosce e garantisce il diritto delle persone con disabilità all’autonomia, all’inserimento sociale e professionale e alla partecipazione alla vita della comunità». Si tratta del pieno recepimento della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, incentrato sul modello sociale dell’inclusione e della rimozione delle barriere psicofisiche e motorie.

A uno sguardo più approfondito, a detta di alcuni addetti ai lavori, l’architettura della riforma rivela una timidezza strutturale che rischia di depotenziare la portata storica della revisione.

Il terzo comma dell’articolo 38 viene infatti modificato solo parzialmente, coordinando il testo in questo modo: «Gli inabili e le persone con disabilità hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale».

La domanda sorge spontanea. Perché il legislatore non ha avuto il coraggio di accogliere il concetto di «persone con disabilità» come unico e universale riferimento, decidendo invece di lasciare in vita il termine «inabili» (presente anche nel comma precedente in riferimento all’inabilità al lavoro)? La questione è tutt’altro che banale o puramente lessicale.

La scelta del Senato appare come una soluzione di compromesso, dettata probabilmente dal timore tecnico e finanziario di scardinare l’enorme impalcatura di leggi ordinarie e sentenze che regolano la previdenza sociale. Sostituire in toto il termine «inabilità» avrebbe imposto una riscrittura sistemica del diritto assistenziale italiano.

Da una parte un comma che parla il linguaggio del futuro e dei diritti umani. Dall’altra commi che rimangono ancorati a una visione medico-legalistica della persona.

Dietro questa scelta si nasconde la resistenza di un vecchio modello assistenziale, storicamente ancorato alla capacità lavorativa ed economica del cittadino. L’inabile, nel linguaggio burocratico e previdenziale del nostro welfare, è colui che è definito in base a ciò che non può fare, un soggetto passivo di tutele economiche e monetarie. Al contrario, la «persona con disabilità» è un soggetto attivo di diritti, la cui condizione dipende dall’interazione tra le proprie caratteristiche e un ambiente circostante più o meno inclusivo.

Il corto circuito normativo auspicato si sgretola sia nel significato sia nel contesto in cui i termini vengono usati.

“Persona disabile” è l’espressione oggi generalmente preferita nel linguaggio istituzionale, sanitario e sociale. Mette al centro la persona e descrive la presenza di una disabilità senza definirne l’identità esclusivamente attraverso essa. Ad esempio: “È una persona disabile” oppure “È una persona con disabilità” (quest’ultima formulazione è anch’essa molto diffusa).

Mentre “Inabile” è un termine più specifico e spesso di natura giuridica o medico-legale. Indica una persona che è ritenuta incapace, in tutto o in parte, di svolgere una determinata attività, soprattutto lavorativa. Ad esempio, si parla di inabilità al lavoro quando una condizione di salute impedisce lo svolgimento dell’attività lavorativa. Al di fuori di questi contesti, può risultare datato o riduttivo.

In sintesi, la disabilità descrive una condizione che può influenzare la partecipazione alla vita quotidiana e sociale, in interazione con l’ambiente, l’inabilità descrive l’impossibilità o la riduzione della capacità di svolgere una specifica funzione, spesso valutata ai fini previdenziali o assicurativi.

Una persona che utilizza una sedia a rotelle è una persona con disabilità, ma non è necessariamente inabile al lavoro poiché può svolgere pienamente molte professioni. Una persona con una grave malattia temporanea potrebbe essere dichiarata inabile al lavoro per un certo periodo, pur non essendo considerata una persona con disabilità in senso più ampio.

Quindi i due termini non sono sinonimi: persona disabile descrive una condizione personale, mentre inabile descrive l’incapacità di svolgere una determinata attività, soprattutto in un contesto giuridico, previdenziale o lavorativo.

Visti in questi termini, trovo corretto il cambiamento lessicale del termine pur mantenendo un termine desueto, tuttavia, a uno sguardo più approfondito, l’architettura della riforma rivela ancora una incapacità di porre le fondamenta non solo di cambiamento ma di avanzamento sociale.

È nel primo comma che recita che «La Repubblica riconosce e garantisce il diritto delle persone con disabilità all’autonomia, all’inserimento sociale e professionale e alla partecipazione alla vita della comunità», che l’ingranaggio costituzionale s’incaglia in un lessico che confonde e ne limita le potenzialità della persona.

Nel contesto della disabilità, autonomia e inclusione sono concetti collegati, ma indicano aspetti diversi.

L’autonomia riguarda la capacità della persona di prendere decisioni, di svolgere attività della vita quotidiana nel modo più indipendente possibile, anche con l’aiuto di strumenti o supporti e la sua capacità di vivere e decidere con il maggior grado possibile di indipendenza.

L’inclusione riguarda invece la società. Significa che la società deve garantire a tutti pari opportunità, creare condizioni affinché tutte le persone possano partecipare pienamente alla vita sociale, scolastica, lavorativa e culturale, senza essere escluse a causa della loro disabilità.

I due concetti si rafforzano a vicenda. Una persona può essere molto autonoma, ma se trova barriere architettoniche, pregiudizi o servizi non accessibili, non sarà realmente inclusa. Allo stesso tempo, un ambiente inclusivo richiede un adattamento alle esigenze delle persone favorendo lo sviluppo e l’esercizio dell’autonomia fisica, comunicativa e culturale.

È nel pieno recepimento della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che si dovrebbe concentrare l’incardinamento strutturale, apportando al presente e nel prossimo futuro un reale modello sociale dell’inclusione e della rimozione delle barriere psicofisiche e motorie, che diano senso alle volontà e dignità di ogni individuo senza il “bisogno” di vedere le diversità che lo distinguono.

Alberto Torregiani

Alberto Torregiani
Alberto Torregiani
Alberto Torregiani, figlio del gioielliere ucciso dai PAC nel 1979, è una voce civile sul tema delle vittime del terrorismo. Oggi è una voce civile sui temi del terrorismo, della memoria, della giustizia e della disabilità.

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