Il Tribunale ha annullato una delibera che faceva ricadere su un proprietario in regola somme dovute dai morosi. Ma attenzione: non significa che un condomino solvente non possa mai essere chiamato ad anticipare denaro.
Se alcuni proprietari smettono di pagare le spese condominiali, l’assemblea può semplicemente dividere il buco tra quelli che sono sempre stati in regola? Non automaticamente. E una recente sentenza del Tribunale di Napoli chiarisce bene perché.
Con la decisione n. 1822 del 4 febbraio 2026, la IV sezione civile ha annullato una delibera con la quale erano state addebitate anche a un condomino regolarmente adempiente somme riconducibili alle morosità accumulate da altri proprietari.
Il caso nasceva da oltre 35mila euro di fatture energetiche rimaste insolute. Al condomino che aveva impugnato la decisione erano state richieste nuovamente somme relative ad annualità per le quali risultava invece avere già versato integralmente quanto di propria competenza. Dalla documentazione esaminata dal giudice non emergevano inoltre spese straordinarie o ulteriori costi non preventivati in grado di giustificare il nuovo addebito.
Da qui l’annullamento della delibera.
La decisione, come ricorda Chiara Focardi, legale e consulente Aduc, va però letta con attenzione. Non stabilisce che, in qualunque circostanza, un condomino in regola non possa mai essere chiamato a versare temporaneamente ulteriori somme. La giurisprudenza ammette ipotesi eccezionali, ad esempio quando esista una necessità effettiva e improrogabile di reperire liquidità per evitare un’azione esecutiva del creditore contro il condominio. In questi casi, però, si parla sostanzialmente di anticipazioni, che devono poi essere regolate attraverso il successivo recupero nei confronti dei morosi e i relativi conguagli.
Altro scenario è quello di una decisione assunta con il consenso unanime degli interessati. Il principio di fondo resta quello previsto dall’articolo 1123 del Codice civile: l’assemblea non può modificare liberamente, a semplice maggioranza, i criteri di ripartizione delle obbligazioni condominiali trasferendo definitivamente sulle persone in regola ciò che non è stato pagato dagli altri.
Va considerato anche l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, secondo cui i creditori non possono agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti se non dopo aver escusso quelli morosi.
La sentenza di Napoli, come ricorda Chiara Focardi, legale e consulente Aduc, non è una nuova legge né rende automaticamente illegittima qualsiasi richiesta di somme aggiuntive. Offre però un’indicazione molto concreta: se un proprietario ha già pagato integralmente la propria quota, la morosità degli altri non può diventare senza adeguato fondamento un suo nuovo debito definitivo.
In presenza di una richiesta del genere, quindi, è opportuno verificare il piano di riparto, i rendiconti delle annualità interessate, i versamenti già effettuati e le ragioni indicate dall’amministratore per l’eventuale anticipazione.

