Ecco arrivare il servizio gratuito da parte dell’Agenzia delle Entrate … ma non è una novità perché già obbligo di questo Ente Pubblico.
Istituita con il Decreto legislativo n. 300 del 1999, l’Agenzia delle Entrate è in funzione dal 1° gennaio 2001: compie dunque con il 2024 ventitré anni di vita. L’Agenzia delle Entrate ha il compito di svolgere le funzioni relative alla gestione, all’accertamento, al contenzioso e alla riscossione dei tributi. In particolare, i compiti dell’Agenzia riguardano l’amministrazione, il controllo, la riscossione e il contenzioso dei tributi, nonché la gestione dei servizi catastali e geotopocartografici, la conservazione dei registri immobiliari e i servizi tecnico-estimativi. Fra l’elenco dei compiti degli «agenti» dell’Agenzia delle Entrate vi è quello della «assistenza» al contribuente. E questo già dal 2001 … ma è un servizio ereditato già dal 1999, con la «riforma Bassanini» (Ministro della per la Funzione Pubblica nel secondo governo D’Alema e del secondo governo Amato) istituì l’Agenzia delle entrate, una delle quattro agenzie fiscali (Agenzia delle dogane, Agenzia del territorio e Agenzia del demanio), preposte a svolgere le attività tecnico-operative che prima erano di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Queste entrarono in attività a partire dal 1º gennaio 2001. Prima della riforma esistevano vari uffici destinati ognuno a un particolare aspetto impositivo (Ufficio delle imposte dirette, Ufficio del registro, Ufficio IVA, Intendenza di finanza) alle quali già il contribuente poteva rivolgersi per ottenere informazioni e aiuti… gratuitamente perché compito degli organi e agenti dello Stato.
Quindi? Niente di nuovo sotto il Sole! E’ stato solo precisato un obbligo dello Stato: la consulenza tributaria gratuita, cioè aiutare il contribuente a svolgere e compiere il suo dovere. Forse era necessario per ‘’ricordare’’ ai dipendenti-agenti dell’Agenzia delle Entrate (quindi pubblici ufficiali) che sono dei ‘’dipendenti dello Stato e quindi al servizio del cittadino. Ma era proprio necessario in quest’Italia del ‘’lei non sa chi sono io’’? Forse si, forse no, anche se già era ben specificato nella Legge Bassanini… la legge sulle semplificazioni per la quale lo stesso Ministro invitò i cittadini a richiedere l’assistenza dei Carabinieri quando trovavano ostacolo dai dipendenti pubblici nella sua applicazione.
Diciamocelo, quando si parla di Fisco è sempre un dramma per noi semplici cittadini-contribuenti. Del resto: a chi piace pagare le tasse? Ma, soprattutto, a chi piace pagare le tasse per poi ritrovarsi, molto spesso, con servizi non all’altezza? E poi quando si sente o si legge il nome dell’Agenzia delle Entrate, lo spavento ci assale anche per il semplice motivo che non è facile raccapezzarsi con i diversi adempimenti fiscali. E allora ben venga questo rimarcare che se anche tu hai questo problema, ti farà piacere sapere che l‘Agenzia delle Entrate inizierà a fornire consulenza fiscale e consulenza tributaria e, soprattutto, lo farà gratuitamente.
In primo luogo, va sottolineato che tale servizio sarà disponibile unicamente per le persone fisiche e per i contribuenti di minori dimensioni, e quindi non per i contribuenti più strutturati, come, ad esempio, le società di capitali. Peccato che al posto di una persona fisica dell’AdE sarà un ‘’nuovo servizio di consultazione rapida’’ basato su sistemi di Intelligenza Artificiale. Forse, in questo momento, tu che leggi starai alzando gli occhi al cielo, ma l’intelligenza artificiale esiste e, visto che ormai sembra che si infili in qualsiasi aspetto della nostra vita, al Ministero dell’Economia e delle Finanze si sono detti ‘’perché non sfruttarla per qualcosa di utile?’’.
Lo scopo di tale servizio è quello di fornire, in modo gratuito, risposte ai dubbi interpretativi o applicativi esposti dai contribuenti di minori dimensioni. Naturalmente, se il contribuente si conformerà alle indicazioni in tal modo ricevute, non potranno essere irrogate sanzioni nei suoi confronti né gli potranno essere richiesti interessi moratori (sulla base dell’art. 10, comma 2 dello Statuto del Contribuente, che tutela l’affidamento e la buona fede, disponendo che “Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa.”).
Questo nuovo servizio di consultazione semplificata è stato introdotto dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 03.01.2024, e che entrerà in vigore il prossimo 18 gennaio. In particolare, con tale decreto è stato inserito nello Statuto del contribuente (Legge del 27.07.2000, n. 212) l’art. 10-nonies, che prevede, appunto, tale servizio di consultazione semplificata.
Ma vediamo un po’ in cosa consiste.
Come scritto sopra detto, il nuovo servizio non sarà a disposizione di tutti, ma sarà rivolto soltanto alle persone fisiche, anche non residenti, e ai contribuenti di minori dimensioni, ossia società semplici , in nome collettivo, in accomandita semplice e società ad esse equiparate e ditte individuali, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che applicano il regime di contabilità semplificata.
Tali soggetti, che potranno usufruire del servizio anche per il tramite di intermediari specificamente delegati, ai sensi del predetto art. 10-nonies, avvalendosi dei servizi telematici dell’amministrazione finanziaria, accedendo gratuitamente e previa richiesta relativa a casi concreti, ad un’apposita banca dati che, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, contiene i documenti (di cui all’articolo 10-sexies, sempre introdotto dal D.lgs. n.219/2023, questo è titolato “Documenti di prassi”, e prevede: “L’amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni tributarie mediante: a) circolari interpretative e applicative; b) consulenza giuridica; c) interpello; d) consultazione semplificata.”), le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo.
Tornando al servizio di consultazione semplificata (ex art. 10-nonies, commi 3 e 4) viene precisato che la banca dati consente l’individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente e che, quando la risposta al quesito non è individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che può presentare istanza di interpello.
Inoltre, è specificato che la risposta così fornita produce gli effetti di cui all’art.10, comma 2 dello Statuto del Contribuente esclusivamente nei confronti del contribuente istante. L’art. 10, comma 2 dello Statuto del Contribuente, lo ricordiamo, tutela l’affidamento e la buona fede dello stesso, mettendolo al riparo da sanzioni e interessi moratori.
Infine, è previsto che l’utilizzo dell’introdotto servizio sia condizione di ammissibilità ai fini della presentazione di istanze di interpello. Ciò significa che i contribuenti per i quali è prevista la consultazione semplificata, prima di inoltrare una richiesta di interpello, dovranno dimostrare di aver preventivamente utilizzato il nuovo servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate, senza però avere ottenuto una risposta univoca.
Ebbene, la consultazione semplificata, che comunque non va ad intaccare il servizio di call center dell’amministrazione finanziaria, nè l’obbligo di assistenza nei confronti del contribuente richiedente (Legge Bassanini) , si preannuncia interessante, e potrebbe davvero essere uno strumento per semplificare la vita dei contribuenti telematici.
Ma….come sempre c’è ancora un «ma!»… se pur strombazzato tale servizio non partirà nell’immediato, in quanto la disciplina di dettaglio e le modalità concrete di funzionamento del nuovo istituto sono affidate a futuri interventi normativi. Non ci resta quindi che attendere per saperne di più.
Allora facciamo che i Direttori delle Agenzia delle Entrate provinciali già facciano applicare la Legge Bassanini sul funzionamento dell’Amministrazione Pubblica, una tra le migliori leggi mai fatte in Italia ma… purtroppo disapplicata… e se necessario «chiamate i Carabinieri» Bassanini docet.
Marco Affatigato