martedì, Febbraio 10, 2026
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Assegno familiare alla nonna se è l’unica ad occuparsi del minore

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Capita spesso che i nonni abbiano un ruolo fondamentale nella vita dei propri nipoti. Molte volte sono loro ad accompagnare o a riprendere i nipoti da scuola, a trascorrere con loro i pomeriggi e spesso anche a tenerli a dormire. Capita, inoltre, anche se è meno evidente, che siano i nonni a provvedere di fatto alle esigenze, non solo alimentari.

Ciò accade per diversi motivi tra i quali il carico di lavoro dei genitori, le difficoltà di trovare il modo di conciliare lavoro e famiglia, le carenze di infrastruttura, le difficoltà economiche, etc.

Nel momento in cui una coppia si separa, ed anche negli anni successivi, le predette situazioni si aggravano ed i nonni si attivano con maggiore forze fino al punto di arrivare, come nel caso analizzato dalla Corte di Cassazione, ad essere gli unici ad accudire veramente i propri nipoti.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2867 del 29 Ottobre 2025, ha sancito il diritto della nonna alla percezione dell’assegno per il nucleo familiare.
Questa nonna non solo conviveva con il minore ma era anche l’unica a provvedere al suo mantenimento, non essendo in grado di farvi fronte né il padre né la madre.

Il caso

Lo scenario analizzato dalla Corte di Cassazione non è poi così estremo, le situazioni di disagio ed abbandono sono elevatissime.
Una nonna che viveva col nipote e che si prendeva totalmente cura di lui avanzava richiesta all’INPS per ottenere l’assegno per il nucleo familiare.
L’INPS rifiutava e così si avviava un lungo iter processuale che terminava con un ricorso in Cassazione.
La Corte, con motivazione molto forte, stabiliva che la nonna era assolutamente legittimata ad ottenere l’assegno in quanto:  
“a) il minore conviveva con la nonna;
b) la nonna è percettrice di una pensione capace di garantire in modo costante e continuativo il mantenimento del nipote;
c) la madre non è mai stata percettrice di reddito, ad eccezione di due settimane nel 2018, periodo nel quale ha guadagnato Euro 281,00;
d) ella del resto non è autosufficiente, siccome affetta da grave patologia e percettrice di assegno di accompagnamento;
e) il padre, a dispetto del reddito percepito per il suo impiego part-time, da anni si disinteressa del figlio, non vive con lui, non lo ha mai mantenuto e, infatti, nemmeno ha mai chiesto di percepire l’assegno per il nucleo familiare.”

Sara Astorino, legale, consulente Aduc

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