Non è ancora una sentenza della Corte costituzionale, ma è un passaggio importante. Con ordinanza del 29 dicembre 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 marzo 2026, il Tribunale di Firenze ha sospeso un giudizio su un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) disposto dal sindaco di Empoli e ha rimesso alla Consulta una questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 833/1978, nella parte in cui non assicura al paziente una difesa tecnica effettiva nel procedimento di convalida.
Il caso nasce dal ricorso di una persona sottoposta a TSO e poi a proroga, che aveva chiesto l’annullamento o la revoca dei provvedimenti. Nel corso dell’audizione davanti al giudice tutelare, il paziente aveva dichiarato di voler chiamare i propri avvocati; il Tribunale rileva però che non risulta alcun effettivo seguito a questa richiesta. Da qui il dubbio di costituzionalità: l’attuale disciplina non prevede che il paziente sia avvisato della facoltà di nominare un difensore, non impone che l’ordinanza sindacale sia comunicata anche al difensore eventualmente nominato, non prevede che l’audizione si svolga in presenza del difensore e non impone che anche il decreto di convalida del giudice tutelare sia comunicato al legale.
Il Tribunale colloca la questione sul terreno dell’art. 24 della Costituzione, cioè del diritto di difesa.
Il punto è semplice: il procedimento di TSO non è un passaggio neutro, perché incide in modo diretto sulla libertà personale e sulla libertà di autodeterminazione sanitaria della persona sottoposta al trattamento. Proprio per questo, secondo il Collegio, il solo ascolto personale del paziente non basta, almeno quando questi chieda di essere assistito da un avvocato.
L’ordinanza fiorentina si innesta su un quadro già mosso dalla sentenza n. 76 del 2025 della Corte costituzionale. Con quella decisione, la Consulta aveva già dichiarato illegittimo l’art. 35 nella parte in cui non prevedeva che il provvedimento sindacale fosse comunicato alla persona interessata, che questa fosse sentita dal giudice tutelare prima della convalida e che il decreto di convalida le fosse notificato. Era stata quindi aperta una prima breccia nel vecchio schema procedurale del TSO, costruito per decenni su tempi strettissimi e garanzie minime. Dice, in sostanza, che se il TSO comporta una compressione così forte della libertà personale, la garanzia non può fermarsi all’audizione individuale. Se la persona chiede un difensore, il sistema deve prevederlo espressamente, perché non si può affidare la tutela di diritti tanto incisivi a un procedimento in cui il soggetto interessato, spesso in condizioni di particolare vulnerabilità, resta solo di fronte alla macchina sanitaria e giudiziaria.
È utile anche notare l’inciso secondo cui il Tribunale ricorda che nella disciplina vigente, il TSO non presuppone la pericolosità sociale. Non è infatti necessaria l’indicazione della diagnosi nel decreto di convalida. Non servono, ai fini della convalida, né una perizia psichiatrica né informative dei Carabinieri, né i precedenti, spesso plurimi, i TSO sono un elemento richiesto dalla legge. Il baricentro, dunque, non dovrebbe costituire quello che in effetti ha nel tempo rappresentato: un presidio di difesa sociale. Peraltro senza neppure quelle minime garanzie che persino al condannato o all’arrestato si offrono, un difensore, appunto.
Ed è qui che l’ordinanza merita attenzione politica, non solo giuridica. Perché comincia a metter mano a un assetto della “cura” dell’emergenza psichiatrica che non solo si è rivelato fallimentare, ma ha progressivamente slatentizzato ciò che lo sostiene davvero: non una logica di cura, ma una logica custodiale. Questa conclusione non deriva da un giudizio ideologico esterno al testo; emerge dalla stessa struttura delle lacune che oggi vengono in rilievo. Un sistema che può imporre ricovero e trattamento, ma che fino a ieri non garantiva nemmeno la comunicazione formale del provvedimento alla persona interessata, e che ancora oggi non prevede in modo espresso avviso e presenza del difensore, mostra da sé quale sia stata la gerarchia concreta dei suoi interessi: prima la gestione, poi le garanzie; prima il contenimento, poi il contraddittorio; prima la tenuta dell’apparato, poi la soggettività del paziente.
Ora la parola passa alla Corte costituzionale. Ma già il fatto che la questione sia stata posta in questi termini segna un passaggio che non dovrebbe più essere riassorbito. Se il TSO continua a essere una delle massime espressioni del potere pubblico sul corpo e sulla libertà della persona, le garanzie devono stare all’altezza di quella incidenza. E forse il punto da cui ripartire è proprio questo: smettere di chiamare “cura” un sistema che ancora deve essere costretto, per via giudiziaria, a riconoscere le forme minime del diritto di difesa.


