Un bonifico che sembrava legittimo. Un’identità contraffatta con grande abilità. Un cliente truffato nonostante tutta la sua prudenza. E una banca che, anziché rimborsarlo, gli aveva voltato le spalle.
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La decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario
È questa la storia al centro della decisione con cui il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario ha indicato a Ing Bank di restituire circa 12mila euro a un correntista di Trento, vittima di una sofisticata frode basata sullo spoofing che aveva fruttato ai malviventi un bottino da circa 16mila euro. Parliamo della tecnica con cui i cybercriminali falsificano numeri di telefono, indirizzi e-mail e persino i canali di comunicazione ufficiali della banca, facendo apparire le loro istruzioni come messaggi autentici dell’istituto. Della vicenda si è occupata l’associazione Codici, che ha ottenuto una preziosa vittoria all’Abf.
Giacomelli (Codici): nessuna colpa grave del cliente
Sull’argomento, è intervenuto direttamente Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, affermando: “Il consumatore, convinto di essere in contatto con la propria banca, ha seguito le istruzioni ricevute. Solo dopo ha scoperto di essere stato ingannato. A quel punto ha subito contestato le operazioni e chiesto il rimborso. La banca, però, ha respinto la richiesta, scaricando sul cliente la responsabilità dell’accaduto. Abbiamo portato la controversia davanti all’Abf e l’esito è stato netto. L’Arbitro ha riconosciuto che la truffa è stata particolarmente insidiosa, che il consumatore non ha commesso colpa grave e, di conseguenza, ha indicato alla banca di restituire quanto sottratto”.
Si tratta di un nuovo successo di Codici nel campo delle truffe bancarie ed anche della dimostrazione che la responsabilità di queste frodi, sempre più sofisticate, non può ricadere sulle spalle dei consumatori.
L’onere della prova spetta alla banca
“Non si può attribuire automaticamente la colpa al cliente solo perché i truffatori sono riusciti a sfruttare i canali di comunicazione della banca. Le tecniche dei criminali informatici sono sempre più sofisticate e inducono in errore anche utenti particolarmente attenti. Questa decisione si inserisce in un orientamento dell’Abf ormai consolidato: l’onere di dimostrare l’eventuale colpa grave del cliente spetta alla banca, non al consumatore. Un principio tutt’altro che scontato nella pratica, ma che, con il supporto giusto, può fare la differenza tra perdere tutto e riavere ciò che spetta” ha poi concluso Ivano Giacomelli.
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(Fonte: Codici)
