Nel caso in esame, un cliente subiva il furto della propria moto parcheggiata nel parcheggio dei clienti dell’albergo. Tuttavia, tale parcheggio era privo di cancello e vi si poteva accedere liberamente dalla via pubblica, ed i cartelli indicanti che il parcheggio era incustodito erano presenti già al momento del fatto.
La Cassazione (1) ha confermato la sentenza di appello secondo cui la videosorveglianza con telecamera dell’area ove si trovava il parcheggio non equivaleva all’assunzione dell’obbligo di custodia dei veicoli ivi parcheggiati da parte dell’albergatore.
Ha precisato che solo in caso di consegna del veicolo o delle chiavi al vetturiere dell’albergo può ritenersi concluso un ordinario contratto di deposito, essendo il contratto di natura reale.
Nella fattispecie la Cassazione ha confermato che deve ritenersi escluso che sia stato concluso tra l’albergatore e il cliente un contratto di deposito, con riguardo al parcheggio della vettura nell’area scoperta e liberamente accessibile dalla via pubblica di pertinenza della struttura alberghiera.
1 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2025/maggio/motoparcheggio.pdf
Smeralda Cappetti, legale, consulente Aduc