Anche oggi, come accade ormai con sempre maggiore frequenza, il trasporto aereo europeo e internazionale si trova a dover fronteggiare disagi diffusi: voli cancellati, partenze ritardate e migliaia di passeggeri abbandonati nei terminal. Il motivo, questa volta, è legato a un problema ai sistemi informatici di Microsoft negli Stati Uniti, che ha avuto ripercussioni globali, toccando indirettamente anche l’Europa e l’Italia.
Di fronte a questo ennesimo episodio, l’Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori (ADUC) lancia l’allarme: le compagnie aeree tendono a sottrarsi alle proprie responsabilità, invocando cause di forza maggiore o problemi tecnici esterni. Ma in molti casi – sottolinea ADUC – la legge è dalla parte dei passeggeri, e prevede rimborsi, assistenza e compensazioni economiche anche nei casi in cui il disservizio non dipenda direttamente dal singolo volo.
Secondo quanto stabilito dalle normative europee, in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato, i viaggiatori non sono affatto sprovvisti di tutela. Il Regolamento (CE) n. 261/2004 impone alle compagnie di offrire un’alternativa di trasporto, oppure il rimborso integrale del biglietto. Oltre a questo, è previsto un obbligo di assistenza, che comprende la fornitura di pasti, bevande, sistemazione in hotel e trasporto da e per l’aeroporto, quando necessario.
Non è tutto. A seconda della distanza della tratta e della durata del ritardo, spetta anche una compensazione pecuniaria. Si va da 250 euro per i voli brevi a 600 euro per quelli intercontinentali. Una cifra che può ridursi della metà solo se il nuovo volo arriva a destinazione con un ritardo contenuto entro le due, tre o quattro ore, a seconda dei chilometri coperti. Un dettaglio tutt’altro che secondario: la decisione sul tipo di rimborso – denaro, voucher, cambio volo – spetta esclusivamente al passeggero.
Anche per quanto riguarda i ritardi, la giurisprudenza è chiara: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha equiparato certi ritardi alle cancellazioni, riconoscendo agli utenti lo stesso diritto alla compensazione. In questi casi, la richiesta deve essere formalmente presentata e, se rifiutata, si può agire legalmente contro la compagnia aerea, con buone possibilità di successo.
Un ulteriore aspetto riguarda il trattamento di classe. Quando una compagnia offre al passeggero un posto in una classe superiore rispetto a quella acquistata, non può chiedere alcun sovrapprezzo. Se, invece, avviene il contrario e si viene sistemati in classe inferiore, è previsto un rimborso proporzionale al tipo di volo.
“La normativa esiste e funziona – afferma ADUC – ma troppe volte viene ignorata o elusa, lasciando i viaggiatori nella confusione e nella rassegnazione. È fondamentale conoscere i propri diritti e farli valere. Dietro ogni disservizio, spesso, c’è un risarcimento ottenibile”.
Per approfondire le regole europee sui diritti dei passeggeri aerei, l’ADUC mette a disposizione una guida dettagliata consultabile online: Diritti dei passeggeri aerei – guida completa