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Dichiarazione dei redditi e detrazioni: scopri i risparmi che non sai di poter ottenere… fino a 2000 €

Quando si tratta di dichiarazione dei redditi, c’è chi preferisce rivolgersi a un commercialista o al CAF, per evitare di incorrere in errori che possano costare caro, e chi, invece, decide di affidarsi ai modelli precompilati e fare da sé. Può essere una buona soluzione anche perché, si sa, anche i commercialisti e i CAF possono creare pasticci che corrisponderanno a sanzioni nei confronti del contribuente lasciando indenne il professionista o l’assistente fiscale, che però si fanno pagare.

In primo luogo, è importante è che il lavoratore dipendente, che intende utilizzare il modello 730 precompilato, stia attento alla compilazione di ogni singolo passaggio, ma non solo.

Infatti, attraverso la dichiarazione dei redditi è possibile detrarre alcune spese e quindi ottenere un risparmio in termini fiscali.

Ad esempio, dovreste sapere che tra le spese detraibili vi sono le spese sanitarie.

In particolare, ricordo che è possibile detrarre dall’IRPEF lorda un importo pari al 19% delle spese sanitarie, per la parte che eccede 129,11 euro. Si tratta delle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle deducibili e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie.

Ma non è tutto!

Sono possibili, infatti, altre detrazioni, che andranno a ridurre le tasse da pagare.

Ad esempio, è prevista una detrazione ‘’canone locativo’’ per chi non ha ancora compiuto 31 anni (e ne abbia almeno 20) e vive in affitto, in un’abitazione diversa da quella della famiglia d’origine.

Al riguardo, gli altri requisiti sono:

  • stipulare un contratto di locazione per un immobile, anche condiviso, che non rientri tra gli immobili di edilizia residenziale pubblica, immobili di tipo signorile, o di destinazione turistica;
  • avere la residenza nell’immobile in locazione;
  • avere un reddito annuo inferiore a 15.493,71 euro.

L’agevolazione è prevista proprio sotto forma di detrazione IRPEF e, in particolare, si avrà diritto ad una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i primi quattro anni di durata contrattuale, oppure, se superiore, la detrazione sarà pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.

Ma esistono anche altre detrazioni per chi vive in affitto e non possiede i requisiti per ottenere l’agevolazione di cui abbiamo appena parlato, come chi ha 31 anni e più.

In particolare, gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale, hanno diritto ad una detrazione di:

  • 300,00 euro, nel caso di reddito complessivo non superiore ad euro 15.493,71;
  • 150,00 euro, nel caso di reddito complessivo superiore ad euro 15.493,71, ma non superiore ad euro 30.987,41.

Altra detrazione è prevista per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati però con contratti in regime convenzionale, ossia contratti stipulati in base ad accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

In questi casi, la detrazione d’imposta è di:

  • 495,80 euro, nel caso di reddito complessivo non superiore ad euro 15.493,71;
  • 247,90 euro, nel caso di reddito complessivo superiore ad euro 15.493,71, ma non superiore ad euro 30.987,41.

Ricordate che, in ogni caso, è sempre importante restare aggiornati sulle detrazioni ottenibili, così da provare almeno ad ottenere un risparmio quando si vanno a pagare le tasse.

Marco Affatigato

Riguardo l'autore

Marco Affatigato

nato il 14 luglio 1956, è uno scrittore e filosofo laureato in Filosofia - Scienze Umane e Esoteriche presso l'Università Marsilio Ficino. È membro di Reporter Sans Frontières, un'organizzazione internazionale che difende la libertà di stampa.

Nel 1980 la rivista «l’Uomo Qualunque» ha pubblicato suoi interventi come articolista. Negli ultimi anni, ha collaborato regolarmente con la rivista online «Storia Verità» (www.storiaverita.org) dal 2020 al 2023.