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Economia

CARTELLE ESATTORIALI: con l’autotutela è possibile richiedere l’annullamento senza andare dall’avvocato

Il contribuente può ottenere l’annullamento della cartella esattoriale non dovuta perché già pagata oppure per prescrizione senza necessità di rivolgersi a professionisti. Vediamo insieme come.

A tutti, prima o poi, potrebbe capitare di ricevere una cartella esattoriale con la quale l’Amministrazione finanziaria intima il pagamento di un debito.
Tuttavia, il decorso del tempo in cui la legge permette il recupero del credito da parte dell’Amministrazione, determina la prescrizione della cartella esattoriale, con la conseguenza che il contribuente non è più tenuto al pagamento del relativo debito.

Innanzitutto, quindi, occorre comprendere cosa si intende per prescrizione e ne abbiamo scritto in un precedente articolo.

Con il termine “prescrizione” si è soliti indicare l’estinzione del diritto causata dal mancato esercizio dello stesso nel lasso di tempo individuato dalla legge (art. 2934 c.c.).
Normalmente i crediti si prescrivono in 10 anni (art. [[n2946cc] c.c.), salvo alcune eccezioni.

Ovviamente, anche le somme di cui l’Agenzia delle Entrate può chiedere il pagamento attraverso la notifica di una cartella esattoriale – in quanto crediti – sono soggette a prescrizione.

Affinché una cartella esattoriale sia prescritta, tuttavia, i termini possono essere molto lunghi. Infatti, affinché maturi la prescrizione dovranno trascorrere:

  • 10 anni per: Irpef, addizionale Irpef, IVA, Ires, Irap, Imposta di bollo, Imposta di registro, Imposta ipotecaria, Imposta catastale, Imposta sulle donazioni, Imposta sulle successioni, Ticket sanitario, Canone acqua, Canone Rai, Contributi Camera di Commercio;
  • 5 anni per: Interessi o sanzioni sulle imposte, Imu, Tari, Multe stradali, Sanzioni amministrative in genere, Sanzioni tributarie, Contributi previdenziali dovuti all’Inps, Contributi Assistenziali dovuti dall’Inail, Tassa di soggiorno;
  • 3 anni per: bollo auto.

Il termine di prescrizione (10, 5 e 3 anni) inizia a maturare decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella.



È importante sottolineare che, ai fini della “corretta” maturazione della prescrizione, sarà necessario che, successivamente alla notifica della cartella esattoriale, l’Amministrazione finanziaria non abbia in alcun modo agito e/o si sia attivata per il recupero del credito (ad esempio, attraverso la notifica di una intimazione di pagamento).

Quindi, come può tutelarsi il contribuente a fronte di una pretesa creditoria – ormai – prescritta?

Ferma la possibilità di agire in via giudiziale, e quindi con l’ausilio di un professionista abilitato, il contribuente potrebbe chiedere l’annullamento della cartella prescritta attraverso la presentazione del cd. “ricorso in autotutela”.

Il ricorso in autotutela è un’istanza da presentare sia all’Agenzia delle Entrate, sia all’Ente creditore cui il debito si riferisce (ad es., Comune, Inps ecc.), con cui il contribuente può chiedere l’annullamento della cartella esattoriale.


La redazione di tale istanza, che non prevede – peraltro – alcuna formula predefinita dalla legge, può avvenire ad opera dello stesso contribuente per scritto, senza necessità di avvocati o consulenti.

L’istanza, redatta e sottoscritta dal contribuente, può essere così presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso il ruolo (e all’Ente creditore) al fine di ottenere l’annullamento in autotutela della pretesa.


Il ricorso in autotutela può essere presentato a mano, depositandolo all’Urp, per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, per PEC e  anche mediante la piattaforma online dell’Agenzia delle Entrate.

È importante sottolineare che l’Amministrazione finanziaria non è obbligata a rispondere al ricorso presentato dal contribuente, causa la modifica della normativa che obbligava la risposta entro un massimo temporale di sessanta giorni o , in difetto, l’applicazione del ‘’silenzio assenso’’ oggi modificatpo in ‘’silenzio diniego’’;  né tantomeno risulta impugnabile l’eventuale diniego scritto dell’Amministrazione stessa. Anche se, secondo la giurisprudenza (si veda, ad esempio, la sentenza della Cassazione sentenza n. 8719/2020, ribadita con ordinanza n. 18241/2023) il rigetto dell’istanza in autotutela, se non adeguatamente motivato, può essere impugnato innanzi al Giudice che, valutato l’operato dell’Amministrazione, può annullare la cartella prescritta.

Marco Affatigato

Riguardo l'autore

Marco Affatigato

nato il 14 luglio 1956, è uno scrittore e filosofo laureato in Filosofia - Scienze Umane e Esoteriche presso l'Università Marsilio Ficino. È membro di Reporter Sans Frontières, un'organizzazione internazionale che difende la libertà di stampa.

Nel 1980 la rivista «l’Uomo Qualunque» ha pubblicato suoi interventi come articolista. Negli ultimi anni, ha collaborato regolarmente con la rivista online «Storia Verità» (www.storiaverita.org) dal 2020 al 2023.