Il testo entrerà in vigore il 30 giugno 2024 e prevede che alcune disposizioni, relative ad adempimenti successivi, divengano efficaci e si applichino dal 10 gennaio 2025. Inoltre, per tutto il 2025 sarà messa in atto una fase di sperimentazione, con l’applicazione a campione delle disposizioni in materia di valutazione di base e di valutazione multidimensionale.
Nella seduta dello scorso 15 aprile il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce, tra l’altro, norme per la definizione della condizione di disabilità, di accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l’elaborazione del progetto di vita individuale personalizzato.
In aderenza a quanto già previsto dalla Convenzione ONU per le persone con disabilità, l’accomodamento ragionevole consiste nelle modifiche e negli adattamenti necessari e appropriati che non impongano alla pubblica amministrazione, al concessionario di pubblici servizi, al soggetto privato un onere sproporzionato o eccessivo, e che sono adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, dei diritti civili e sociali.
Di conseguenza, all’accomodamento ragionevole si deve ricorrere esclusivamente in via sussidiaria e allorquando il diritto non è in concreto pienamente esercitabile (in via esemplificativa, è ipotizzabile il ricorso all’accomodamento ragionevole per garantire l’accessibilità a un treno, nelle more della predisposizione di banchine a raso, attraverso l’utilizzo temporaneo di apposito elevatore. Mentre il pieno diritto all’accessibilità al mezzo di trasporto sarebbe garantito, invece, attraverso un accesso in via autonoma, senza ricorrere ad alcun ausilio).
L’accomodamento ragionevole deve essere, innanzitutto, adeguato, pertinente ed appropriato in relazione al “valore” del diritto da garantire. Da ciò consegue che lo sforzo per assicurare il pieno esercizio debba essere tanto più elevato quanto più rilevante è il bene della vita da garantire, come nel caso di diritti incomprimibili.
In ordine, poi, alla valutazione circa la “non onerosità” dell’accomodamento ragionevole, va precisato che la stessa è da valutare in relazione a una serie di indici, quali:
> la dimensione del soggetto che deve concretamente attuare la misura dell’accomodamento ragionevole;
> gli effetti nella sfera di terzi, le risorse provenienti da sussidi pubblici;
>i costi finanziari.
I fattori presi a riferimento per realizzare la valutazione di cui sopra non vanno mai considerati singolarmente, ma nella loro correlazione, perché diversamente si potrebbe correre il rischio di valorizzare un fattore (semmai negativo) a discapito di tanti altri che invece portano ad un accomodamento ragionevole più ampio.
Il decreto legislativo prevede, poi, la riunificazione e la semplificazione degli accertamenti esistenti (tra cui quello per l’accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap e della disabilità ai fini lavorativi) entro una definizione omnicomprensiva di condizione di disabilità.
Un regime di semplificazione è previsto in particolare per le visite a cui, periodicamente, sono chiamati a sottoporsi i soggetti che beneficiano delle prestazioni assistenziali collegate all’invalidità civile, per la verifica della permanenza delle condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario di accertamento dell’invalidità civile.
Al riguardo, è bene ricordare che, ad oggi, sulla base dell’articolo 29-ter del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (“Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap”), le commissioni mediche INPS preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap sono autorizzate a redigere verbali, sia di prima istanza-aggravamento (là dove operano e sono attive le convenzioni con le Regioni) che di revisione, anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato unitamente alla produzione di documentazione sanitaria adeguata. La commissione INPS di accertamento valuta la documentazione sanitaria pervenuta e trasmessa dal cittadino e, nei casi in cui la ritenga non sufficiente per una valutazione obiettiva, l’interessato sarà convocato a visita diretta.
Ebbene, il legislatore delegato prevede ora l’eliminazione delle visite di revisione, cioè le visite che servono ad accertare proprio il mantenimento dei requisiti sanitari che danno diritto allo stato di invalido civile e alla fruizione dei benefici riconosciuti. “Si tratta – ha commentato il Ministro per la Disabilità – di una rivoluzione culturale e civile, che sviluppa un nuovo paradigma nella presa in carico della persona con disabilità, eliminando le estreme frammentazioni tra le prestazioni sanitarie, socio sanitarie e sociali.”