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Diritto

Stop al Trattamento di Fine Servizio differito. Lo ha deciso la Corte Costituzionale

Con la sentenza n.130 depositata oggi, la Corte Costituzionale ha stabilito che la liquidazione spetta al dipendente pubblico nel momento in cui lascia il lavoro e non può essere differita. Secondo la Corte, il rinvio dell’erogazione del Trattamento di Fine Servizio (Tfs) contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, che include anche la tempestività dell’erogazione.

Attualmente, secondo uno studio della UIL, ci sono 1,6 milioni di pensionati del pubblico impiego in attesa del Trattamento Fine Servizio. Inoltre, l’INPS calcola che le somme da erogare ai dipendenti ammontino a 13,9 miliardi di euro e non possano più essere procrastinate.

La Corte Costituzionale definisce il trattamento di fine servizio come un emolumento volto a soddisfare le peculiari esigenze dei lavoratori in una fase della vita particolarmente vulnerabile, ovvero al momento del pensionamento. Spetta ora al legislatore individuare i mezzi e le modalità per attuare un intervento riformatore, tenendo conto sia dell’impatto finanziario che tale superamento comporta sia degli impegni assunti con il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF).

I giudici costituzionali ritengono che non sia più tollerabile prolungare ulteriormente l’inazione legislativa, soprattutto considerando che la Corte aveva già avvertito il legislatore, con la sentenza n.159 del 2019, della problematicità della normativa in questione.

Era stato il governo Monti, dopo la crisi dello spread del 2011, ad autorizzare il pagamento differito del Tfs-Tfr ai dipendenti pubblici per dare respiro alle finanze dello Stato. Ma già nel 2019 una sentenza della Suprema Corte aveva stabilito che fosse sacrificabile il diritto del lavoratore pubblico alla liquidazione solo nei casi di cessazione anticipata dal lavoro. Anche il Tar del Lazio, esattamente un anno fa, aveva sollevato la questione di legittimità delle norme che attualmente dilazionano il pagamento del Trattamento di fine servizio dei pubblici dipendenti rispetto alla tempistica prevista per il privato, che invece percepisce il Trattamento di fine rapporto già al momento del collocamento in pensione.