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CI SIAMO ! Farine di insetti anche in Italia

Niente a che vedere con la «dieta mediterranea». In Gazzetta Ufficiale i Decreti attuativi del Governo per l’uso e la commercializzazione di farine di insetti anche in Italia Ma ci sono già da anni nel cibo: ecco l’elenco dei cibi da evitare (chi vuole).

La «carne coltivata» no, ma la farina di insetti sì. Allora che ne dite di una bella torta realizzata con farina di grillo o delle chips alle larve? Occorre prepararsi a questa eventualità, in quanto dal 2024 troveremo i cd. ”novel food” anche sugli scaffali dei supermercati italiani. Infatti, lo scorso 29 dicembre, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i quattro «Decreti Attuativi» che regolano la Legge sull’etichettatura di alimenti e consentono la commercializzazione di alimenti contenenti farine di grilli o larve di insetti. Ma in realtà  già molti prodotti che siamo abituati a mangiare nascondono ingredienti che derivano da insetti.

Più precisamente, all’interno dei Decreti sono presenti specifiche indicazioni da riportare in etichetta per tutti i prodotti preparati con ingredienti a base di insetti e destinati al consumo umano.

I provvedimenti ammettono 4 categorie di alimenti e preparati, destinati al consumo e ottenuti mediante l’utilizzo di:

•           Polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) ovvero Acheta domesticus congelato, essiccato e in povere (23A07040);

•           larva di Tenebrio molitor (larva gialla delle farine), congelata, essiccata o in povere (23A07041);

•           locusta migratoria, essiccata, congelata o in polvere (23A07042);

•           larva di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore), congelata, in pasta, essiccate e in povere (23A07043

•           oppure alimenti a base di tutti e 4 gli insetti autorizzati al commercio dall’UE.

Tutti in forma congelata, essiccata o in polvere. Dunque, è ufficiale: in Italia per ora non potremo gustare una «bistecca di carne coltivata», ma possiamo produrre, vendere e acquistare cibi fatti con le farine di questi insetti. I Decreti infatti non pongono limite all’utilizzo di questi ingredienti, purché l’etichetta li vada ad identificare in maniera precisa. Ciò a tutela di una scelta consapevole dei consumatori, i quali devono sapere come un prodotto è stato realizzato, da dove proviene e soprattutto cosa contiene.

La differenza apportata dal governo Meloni, nella redazione dei Decreti Attuativi,  semmai, è che i prodotti in questione devono essere posti in vendita in comparti separati, segnalati attraverso apposita cartellonistica. Questo può essere una difficoltà per i produttori perché i commercianti hanno un utilizzo dello spazio limitato e l’allestimento può portare a qualche costo in più che può disincentivare i venditori stessi dal distribuire i prodotti nei loro negozi. Dall’altra parte, una esposizione speciale potrebbe indurre molti più consumatori a provare la novità culinaria.

Del resto questa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei quattro Decreti Attuativi della Legge del governo D’Alema che , obbligatoriamente, recepii il Regolamento comunitario Unione Europea del 1997, non poteva essere impedita dal nuovo ministro dell’Agricoltura del governo Meloni, senza poi incorrere in «sanzioni» per l’Italia se non addirittura «processi» presso la Corte di Giustizia Europea. Quindi avrà certamente creato un po’ di nervosismo al ministro Francesco Lollobrigida che, in un post social, ha subito scritto che i decreti pubblicati in Gazzetta «non “liberalizzano” il consumo di farine e alimenti derivanti da insetti». Un’affermazione che pero’ sembra contraddire totalmente i quattro Decreti Attuativi. Ma si sa che la ‘’comunicazione politica» spesso si autocontraddice ed è infaztti lo stesso Lollobrigida che sulle reti televisive spiega che sì, in Italia si possono produrre e commercializzare i cibi prodotti con insetti, come previsto dall’autorizzazione avvenuta a livello europeo e che «vincola ogni paese facente parte dell’Ue». ‘’Semmai, il governo ha introdotto «regole rigidissime» (sono sempre parole di Lollobrigida) per i produttori, «volte ad informare minuziosamente i nostri cittadini che consumano, in modo tale che chiunque voglia possa evitare facilmente di acquistare questi prodotti, o viceversa». Cosa giustissima. Anche perché la legge italiana prevede già da molti anni che tutti gli ingredienti usati nell’industria alimentare siano ben indicati nelle etichette. E i cibi a base di insetti non devono essere da meno.

Quindi, l’utilizzo di insetti nei prodotti alimentari è stato autorizzato dall’Unione Europea già dal 2018 come da Regolamento UE 2015/2283, che li inserisce nella categoria dei “novel food”, e l’Italia come paese membro non puo’ non applicarlo.

Chiarito dunque che nessuno incapperà in sanzioni o denunce per aver prodotto, commercializzato o acquistato cibi realizzati con questi quattro insetti, vediamo quali sono le regole Ue e quelle che il governo Meloni ha voluto specificare.

Per novel food, si fa riferimento ad un alimento che non era stato ancora consumato in misura significativa dall’uomo, nell’UE, prima del 15 maggio 1997, data in cui è entrato in vigore il Regolamento (CE) 257/97 sui nuovi prodotti alimentari.

I «novel food», possono essere alimenti innovativi, prodotti utilizzando nuove tecnologie e nuovi processi di produzione, nonché alimenti tradizionalmente utilizzati al di fuori dell’UE, come appunto gli insetti. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha spiegato che le farine di questi insetti possono essere utilizzate nel pane, nei biscotti, nelle barrette e più in generale nei prodotti da forno, ma anche nella pasta e nelle pizze, nelle minestre e nelle bevande tipo birra.

In realtà, a chi storce il naso all’idea di inserire qualche grillo nella dieta mediterranea è utile ricordare che già da tempo mangiamo alimenti che provengono da insetti e nessuno batte ciglio.

Pensiamo ad alcuni tipi delle tanto amate patatine in busta che normalmente sgranocchiamo davanti la tv o usiamo come spuntino a lavoro. Ebbene, per la produzione delle stesse viene utilizzato un colorante che deriva da un insetto: la celebre cocciniglia (o tecnicamente Dactylopius). Questo è un insetto bianco, originario del centro e del sud America, da cui si può estrarre un colorante rosso acceso. Basta infatti macinare l’esoscheletro di questi insetti, polverizzarlo e unirlo ad acqua calda per ottenere una tinta rossa, che viene usata sia nell’alimentazione (con sigla E120) sia nella lavorazione di tessuti.

Un altro utilizzo della cocciniglia è previsto per la produzione del celebre liquore Alchermes, il cui rosso intenso si ottiene proprio mediante il colorante proveniente dal piccolo insetto.

Pensiamo poi a caramelle, yogurt alla fragola, bitter o succhi di frutta (ad esempio all’arancia rossa). Se il colore di questi prodotti è un rosso intenso e sull’etichetta si trova la dicitura E120, allora possiamo essere certi che stiamo gustando un colorante naturale derivato dall’essiccazione delle cocciniglie.

Pertanto, non serve scandalizzarsi più di tanto e dal 2024, per “non avere grilli per la testa” basterà soltanto prestare attenzione all’etichetta quando si andrà fare la spesa.

Ma permettetemi una nota politica destinata al ministero dell’Agricoltura e al governo Meloni: potrebbe ancora intervenire per impedire che si mangi alimenti che provengono da insetti? Forse si ! Infatti la  problematica relativa alla sicurezza di queste farine, sorta in fase di approvazione del regolamento Europeo, non è stata ancora risolta. Se pur il governo Meloni ha scelto la strada , ripeto, obbligata dei Decreti Attuativi il Regolamento (CE) 257/97  lo stesso potrebbe emettere un Decreto Ministeriale di ’’sospensione’’ dei quattro Decreti Attuativi a tutela della  sicurezza e la salute dei cittadini poiché queste non valgono di meno rispetto al business che gira attorno a queste farine provenienti in prevalenza dai paesi asiatici.

La farina di carcassa di grillo, è scritto nel regolamento, potrà essere usata nei seguenti alimenti:

nel pane e nei panini multicereali, nei cracker e nei grissini, nelle barrette ai cereali, nelle premiscele secche per prodotti da forno, nei biscotti, nei prodotti secchi a base di pasta farcita e non farcita, nelle salse, nei prodotti trasformati a base di patate, nei piatti a base di leguminose e di verdure, nella pizza, nei prodotti a base di pasta, nel siero di latte in polvere, nei prodotti sostitutivi della carne, nelle minestre e nelle minestre concentrate o in polvere, negli snack a base di farina di granturco, nelle bevande tipo birra, nei prodotti a base di cioccolato, nella frutta a guscio e nei semi oleosi, negli snack diversi dalle patatine e nei preparati a base di carne, destinati alla popolazione in generale.

Ecco quindi il primo problema: il pericolo allergie

Del resto è proprio al punto 8 della prefazione al regolamento, viene candidamente riportato che tale farina potrebbe creare allergie.

Viene infatti scritto: “Sulla base delle limitate prove pubblicate sulle allergie alimentari connesse agli insetti in generale, che collegavano in modo ambiguo il consumo di Acheta domesticus a una serie di episodi di anafilassi, e sulla base di prove che dimostrano che Acheta domesticus contiene una serie di proteine potenzialmente allergeniche, nel suo parere l’Autorità ha concluso che il consumo di questo nuovo alimento può provocare una sensibilizzazione alle proteine di Acheta domesticus. L’Autorità ha raccomandato di svolgere ulteriori ricerche sull’allergenicità di Acheta domesticus.”

E ancora al punto 9:

“Per dare seguito alla raccomandazione dell’Autorità la Commissione sta attualmente esaminando le modalità per svolgere le ricerche necessarie sull’allergenicità di Acheta domesticus. Fino a quando l’Autorità non avrà valutato i dati generati nell’ambito della ricerca e in considerazione del fatto che, ad oggi, non vi sono prove conclusive che colleghino direttamente il consumo di Acheta domesticus a casi di sensibilizzazione primaria e allergie, la Commissione ritiene che non sia opportuno includere nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati alcun requisito specifico in materia di etichettatura relativo alla possibilità che Acheta domesticus causi una sensibilizzazione primaria”

Ed è impossibile non notare che il punto 10 dice esattamente il contrario di quanto riportato al punto precedente:

Punto 10:

“Nel suo parere l’Autorità ha inoltre rilevato che il consumo di polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) può provocare reazioni allergiche nelle persone allergiche ai crostacei, ai molluschi e agli acari della polvere. L’Autorità ha inoltre osservato che, se il substrato con cui vengono alimentati gli insetti contiene ulteriori allergeni, questi ultimi possono risultare presenti nel nuovo alimento. È pertanto opportuno che gli alimenti contenenti polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) siano adeguatamente etichettati conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) 2015/2283.”

Quindi, reali pericoli per la salute umana quindi esistono!

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